Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39544 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3489-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.T., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MONICA MENNELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7243/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, che ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva accolto il ricorso della contribuente R.T. contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2010, in materia di Irpef, Irap ed Iva, all’esito di accertamenti bancari.

La contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, il ricorso è tempestivo, atteso che l’eccepita invalidità della notifica dello stesso atto a mezzo p.e.c., perché proveniente da un indirizzo che non risulterebbe nei pubblici registri, è comunque sanata (come riconosce la stessa contribuente a pag. 6 del controricorso) dalla costituzione della controricorrente, che si è costituita tempestivamente (senza peraltro porre in dubbio né la provenienza dell’atto dall’Amministrazione ricorrente, né la data della notifica della stessa impugnazione) e si è difesa anche sul merito della controversia.

Ancora preliminarmente, il ricorso è ammissibile in quanto, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, i due motivi, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (primo motivo) e n. 4 (secondo motivo), non rientrano nella limitazione di cui alla c.d. “doppia conforme” ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che riguarda esclusivamente il vizio descritto nell’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Infine, neppure sussiste l’inammissibilità relativa all’eccepita ambiguità e genericità dei motivi di ricorso, il cui contenuto è specifico ed autosufficiente.

2.Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che, in materia di indagini finanziarie, l’eventuale assenza dell’autorizzazione richiesta dalle predette norme determini la nullità del conseguente accertamento anche qualora, come nel caso di specie, il contribuente non abbia allegato e provato il pregiudizio concreto che avrebbe subito in conseguenza di tale assunta omissione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per avere il giudice a quo errato nel ritenere inammissibile la produzione, da parte dell’Agenzia appellante, per la prima volta in appello, con la memoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, della predetta autorizzazione alle indagini finanziarie.

3.1. Appare preliminare la trattazione del secondo motivo, che attiene la legittimità della produzione, nel giudizio d’appello, dell’autorizzazione in questione.

Il motivo è fondato.

Giova premettere che dalla sentenza impugnata e dallo stesso controricorso risulta confermato che con la memoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, (della quale non è in discussione la tempestività) l’Ufficio ha prodotto l’autorizzazione nei confronti della contribuente R. nel giudizio d’appello.

Pertanto, come questa Corte ha già chiarito, tale produzione deve ritenersi legittima, in quanto “In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 655 del 15/01/2014).

Inoltre, è stato aggiunto che “Nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018).

Quindi “il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna” (Cass. Sez. V, ord. n. 2907 del 31/01/2019, in motivazione, citata nella memoria dalla stessa contro ricorrente).

Tanto premesso, ha quindi errato la CTR nel ritenere che la produzione dell’autorizzazione in questione fosse inammissibile per la prima volta in appello.

Pur essendo sufficiente a rilevare la fondatezza del ricorso il richiamo alla citata giurisprudenza di legittimità, giova comunque precisare che, nel caso di specie, l’inammissibilità della produzione del nuovo documento neppure deriva da un conseguente reale ampliamento della materia del contendere (pure ammissibile secondo la citata Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018), in quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dal ricorso e dal controricorso, che la questione della necessità e dell’estensione soggettiva dell’autorizzazione, in relazione alla cointestazione o meno del conto corrente bancario indagato con il coniuge della contribuente, era oggetto del contraddittorio sin dal ricorso introduttivo della stessa contribuente ed era stato oggetto dell’appello erariale e delle stesse difese dell’appellata.

Pertanto, la circostanza che nell’atto d’appello l’Ufficio abbia ribadito a monte che il difetto di autorizzazione non avrebbe determinato necessariamente l’invalidità dell’accertamento, e che fosse comunque sufficiente anche l’autorizzazione (prodotta in primo grado) rilasciata nei confronti del coniuge della contribuente, assunto cointestatario del conto, non conduce a configurare la produzione in giudizio dell’autorizzazione nei confronti della stessa R. come un inammissibile “nuovo motivo”, come pare aver ritenuto la CTR, piuttosto che come l’ammissibile produzione di un documento nuovo rispetto all’istruttoria di primo grado.

Invero, per quanto è dato ricavare dalla motivazione della CTR (piuttosto confusa nella sovrapposizione di atti e posizioni processuali delle parti nei due gradi di giudizio di merito), l’inammissibilità della produzione in appello dell’autorizzazione emessa nei confronti (anche) della stessa contribuente sembrerebbe derivare dalla circostanza che tale autorizzazione non sarebbe stata dedotta “nel ricorso introduttivo (costituzione in giudizio)” e che l'”eventuale introduzione di motivi aggiunti andava fatto nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione in giudizio in primo grado dell’ufficio”. Tuttavia, la pretesa novità del “motivo” in questione (tanto rispetto all’accertamento impugnato che all’originaria costituzione in giudizio dell’Ufficio in primo grado, ed allo stesso appello erariale) non sussiste, non comportando la circostanza dell’autorizzazione alcun mutamento dei fatti costitutivi della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impositivo impugnato (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7927 del 20/04/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27065 del 13/11/2008). A differenza di quanto ritenuto dalla CTR, non si è verificata pertanto, attraverso la produzione in giudizio dell’autorizzazione emessa nei confronti della stessa contribuente, alcuna “mutatio libelli” della pretesa originaria di cui all’accertamento controverso ed alle difese di merito dell’Amministrazione nei due gradi di giudizio.

3.2. La ritenuta ammissibilità, in accoglimento del secondo motivo, della produzione in appello dell’autorizzazione alle indagini finanziarie emessa nei confronti della contribuente comporta pertanto l’assorbimento del primo motivo, relativo alle conseguenze tratte nel merito dalla CTR dal difetto dello stesso atto, accertato sul dichiarato presupposto che le fosse precluso di esaminare il relativo documento, prodotto per la prima volta in appello dall’Ufficio.

3.3. Accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rimessione al giudice d’appello per ogni accertamento in fatto, tenuto conto anche del documento in questione, e per ogni altra questione rimasta assorbita in appello.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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