LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19070-2019 proposto da:
ROMA CAPITALE, *****, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
*****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBERIO IMPERATORE 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MONTI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2351/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Roma Capitale impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha confermato l’accoglimento in prima istanza dell’opposizione del ***** di ***** avverso l’avviso di pagamento emesso a fronte della mancata corresponsione del COSAP dovuto dal condominio in relazione alle griglie e alle intercapedini di pertinenza del fabbricato e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, a cui replica l’intimato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso – inteso a censurare l’impugnata decisione per aver rilevato, in riferimento ai numerosi precedenti intervenuti tra le medesime parti ed aventi ad oggetto le medesime griglie ed intercapedini, “che le questioni di fatto e di diritto esaminate dalle predette sentenze pronunciate tra le medesime parti di questo giudizio sono del tutto identiche a quelle che qui ci occupano, con l’unica differenza che si riferiscono ad annualità di canone diverse” e che “non v’e’ dubbio pertanto che si sia formato il giudicato in merito all’assenza di un valido ed efficace titolo giuridico del diritto che Roma Capitale sostiene di vantare nei confronti del Condominio, poiché l’accertamento negativo del credito COSAP è passato in giudicato qualunque sia l’annualità litigiosa – è infondato e non merita accoglimento.
3. Sostiene l’impugnante che il giudicato non sarebbe ravvisabile in relazione ad una mera questione di diritto posto che i principi di diritto possono essere sempre soggetti a revisione in quanto la loro elaborazione ed evoluzione si riflette necessariamente sui rapporti ancora pendenti, sicché affermare il giudicato esterno nella materia in esame contraddirebbe palesemente i principi di effettività della tutela giurisdizionale.
L’argomento non ha pregio. E’ convinzione a cui questa Corte si è riportata in più occasioni, facendo appello” segnatamente in materia tributaria, all’efficacia espansiva del giudicato, che “il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili” (Cass., Sez. V, 15/03/2019, n. 7417). In tale ipotesi, poiché il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l’efficacia di esso si espande oltre i limiti temporali a cui si riferisce l’accertamento ed “il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d’imputazione” (Cass., Sez. V, 22/02/2008, n. 4607).
4. Nell’invarianza dei sottostanti elementi fattuali – che il ricorrente non si è dato cura di notificare in questa sede – del tutto rettamente il decidente ha perciò provveduto a dare atto che, essendosi nei pregressi pronunciamenti intervenuti tra le parti negata la sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento al canone di occupazione delle predette superfici, detto accertamento, avendo ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente in difetto di contraria allegazione, produce gli effetti tipici del giudicato ed è destinato perciò a fare stato tra le parti.
5. Non è calzante il precedente, sul punto specifico, di diverso segno enunciato da questa Corte, dell’avviso che “il giudicato non si forma sui fatti ma su una statuizione minima della sentenza, costituita da una sequenza fatto-norma-effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia”.
In disparte per vero dalla considerazione che la locuzione riportata si è imposta nell’uso corrente al fine di determinare gli effetti devolutivi propri del mezzo di gravame azionato in relazione alla previsione dell’art. 329 c.p.c., sicché essa si lega stabilmente all’idea del giudicato interno, la cui sussistenza è infatti esclusa non solo se ciascuno di detti elementi sia oggetto di contestazione, ma anche quando ne sia oggetto uno solo di essi, poiché l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass., Sez. IV, 4/02/2016, n. 2217), vale osservare che il precedente in questione si è indotto a confutare la fondatezza del rilievo in punto di giudicato operato nell’occasione dalla Corte d’Appello sul rilievo che la “la Corte territoriale ha usato impropriamente l’espressione “giudicato” in assenza di una statuizione avente una minima autonomia decisoria”, dando in tal modo sfogo ad un rilievo che, per le argomentazioni ai riguardo sviluppate nel provvedimento qui impugnato, rende l’odierna fattispecie non sovrapponibile a quella altrove già esaminata.
6. L’infondatezza del primo motivo di ricorso, avendo ad oggetto un capo pregiudiziale dell’impugnata decisione, solleva dall’esame del secondo motivo.
7. Il ricorso va dunque respinto.
8. Spese alla soccombenza e doppio contributo, ove dovuto.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021