Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39551 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30473-2019 proposto da:

C.M.L., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa da sé

stessa;

– ricorrente –

contro

C.P., Z.A., C.C., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 812/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

C.M.L. ricorre per un mezzo, nei confronti di C.P., Z.A., C.C. e C.A. contro la sentenza del 4 aprile 2019 con cui il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile la sua domanda volta ad accertare che ella non fosse figlia di C.W., bensì di C.A..

Non spiegano difese gli intimati.

CONSIDERATO

che:

L’unico mezzo denuncia violazione degli artt. 13-24 Cost., degli artt. 75-99 c.p.c., del Trattato sull’Unione Europea, art. 6, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 47.

Ritenuto che:

il ricorso è inammissibile.

L’inammissibilità discende dalla circostanza che la C. ha proposto il ricorso in difetto di ius postulandi, avendo agito in proprio senza che risulti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 86 c.p.c..

Orbene, non può esservi alcun dubbio che nel procedimento di cassazione, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., occorra il ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

Ciò in forza di un’impostazione non solo italiana, ed anzi comune tanto agli ordinamenti di civil law che a quelli di common law, nei quali le parti non entrano di regola direttamente in rapporto col giudice e sono tenute ad avvalersi della intercessione di un tecnico del diritto al quale affidare l’incarico – in pratica generalmente concentrato nella medesima persona – di rappresentarle (svolgendo cioè un’attività procuratoria in luogo della parte mediante il compimento degli atti processuali con effetti ad essa direttamente riferibili) e difenderle (prestando cioè un’attività di assistenza e consulenza di contenuto tecnico-giuridico).

Dispone difatti il già citato art. 82 c.p.c., comma 3, che: “Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti devono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo”.

La norma, che disciplina lo ius postulandi, ossia il potere di compiere gli atti del processo, delimitando l’area di operatività dell’onere di patrocinio, lungi dal contraddire il principio costituzionale dettato all’art. 24 Cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, costituisce coerente esplicazione di esso, giacché il diritto di difesa “deve essere inteso come potestà effettiva dell’assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo”, essendo il compito del difensore “di importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale” (Corte Cost. 16 marzo 1971, n. 47, con cui il Giudice delle leggi respinto l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 82-87 c.p.c.).

E’ l’autodifesa, al contrario, a porsi potenzialmente in contrasto con l’art. 24 Cost., anche quando.1a parte sia soltanto temporaneamente privata della difesa tecnica (Corte. Cost. 27 maggio 1996, n. 171, ove la Consulta ha respinto la tesi secondo cui, in caso di “sciopero” dell’avvocato, dovrebbe ritenersi concessa alla parte la facoltà di difendersi personalmente), per quanto la difesa personale è inadeguata ad affrontare le difficoltà tecniche che il processo ineluttabilmente pone.

Argomenti in senso opposto non possono essere tratti neppure dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comma 3, lett. c, il quale – riferendosi d’altronde al processo penale e non a quello civile -contempla il diritto di “difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore”. Tale norma – è stato chiarito -, la quale intende tutelare il diritto di ogni essere umano a difendersi, tramite avvocato od altrimenti da solo, non riconosce alla parte alcun diritto ad esercitare attività difensiva personale laddove è riconosciuto il diritto alla difesa tecnica, né tantomeno la difesa personale può essere esercitata in contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, la qual cosa sarebbe fonte di inefficienza e confusione nonché di potenziale menomazione della difesa stessa (Cass. 20 ottobre 2009, n. 22186, che ha escluso l’ammissibilità dell’invio dalla parte personalmente, munita di difensore, di atti al giudice).

Ne’ v’e’ modo di ravvisare un contrasto tra l’art. 82 c.p.c., e gli artt. 3 e 111 Cost., da un lato perché la previsione della difesa tecnica non intacca il principio di uguaglianza né confligge con quello di ragionevolezza, dall’altro lato perché, come si è già detto, la difesa tecnica è condizione necessaria per il reale dispiegarsi del contraddittorio.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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