Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39552 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28745-2020 proposto da:

O.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Elena Veneroni per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto n. 6001/2020 del Tribunale di Milano, depositato il 08/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, O.D., cittadino ivoriano, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese poiché minacciato dal gruppo *****, in quanto sostenitore del partito di opposizione (*****), ragione per la quale anche la famiglia lo aveva allontanato. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della Costa d’Avorio, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza; non ha riscontrato, inoltre, profili di vulnerabilità in capo al ricorrente né ha considerato la documentazione depositata dalla difesa idonea a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione O.D., svolgendo quattro motivi. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente, al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

4. I motivi sono così rubricati: “1. Evidente contradditorietà della motivazione in punto di credibilità del ricorrente; 2. Difetto di motivazione in relaione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato; 3. Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, artt. 2 e 3 CEDU; violazione dei parametri normativi relativi alla concessione della protezione sussidiaria. Motivazione apparente; 4. Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, e art. 19, comma 2, artt. 2 e 10 Cost., art. 8 CEDU. Motivazione apparente in relazione alla domanda residuale di protezione umanitaria”.

5. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. Il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale sub specie dei vizi di violazione di legge e di motivazione apparente, senza specificamente confrontarsi con le argomentazioni svolte nel decreto impugnato e sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e Cass. n. 3340 del 2019). Il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto non veritieri i fatti narrati dal richiedente, rilevando incongruenze e contraddittorietà del suo racconto (pag. n. 6 decreto impugnato), in particolare rimarcando che il richiedente neppure aveva saputo indicare quali fossero gli ideali del partito FPI, al quale assumeva di appartenere, e quale fosse il suo ruolo. Inoltre il Tribunale ha esposto le ragioni della mancata audizione del richiedente (pag.4 decreto impugnato), rilevando che nel ricorso non erano stati introdotti ulteriori temi d’indagine o allegati fatti nuovi, rispetto alle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale. Il richiedente si duole, genericamente, dell’omesso svolgimento di indagine istruttoria ufficiosa e della sua mancata audizione, senza la puntuale indicazione dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta (Cass. 25312/2020). Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs., art. 14, lett. a) e b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, e di conseguenza non devono attivarsi i poteri istruttori ufficiosi in relazione a quelle forme di protezione (cfr. Cass. n. 6503 del 2014; Cass. n. 16275 del 2018; Cass. n. 16925 del 2018 e Cass. n. 14283 del 2019).

5.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), premesso che, secondo l’orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), (Cass. n. 16122 del 2020), occorre ribadire che anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti qualificate di conoscenza (pag. n. 10 del decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. n. 899 del 2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate nel decreto impugnato.

6. Anche il quarto motivo è inammissibile.

6.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459 del 2019).

6.2. Tanto premesso, il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, nonché censurando la valutazione comparativa effettuata dal Tribunale tra la sua situazione in Italia e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione (pag.13 decreto impugnato) nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304 del 2019 e Cass. S.U. n. 29459 del 2019) ed ha ritenuto non dimostrato l’effettivo radicamento del richiedente in Italia ai sensi dell’art. 8 CEDU, pur considerando le attività formative e di lavoro allegate e dimostrate. La doglianza si risolve, pertanto, anche in un’inammissibile richiesta di riesame del merito.

Infine va ribadito che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459 del 2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455 del 2018).

7. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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