LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28746-2020 proposto da:
P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ELENA VENERONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 9347/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 13/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, P.A., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di essere ucciso da persone della sua comunità, avendo egli, di religione cristiana, rifiutato di succedere al padre nel ruolo di “*****”, non volendo compiere i sacrifi umani richiesti da detto culto animista. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della Nigeria, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza; non ha riscontrato, inoltre, profili di vulnerabilità in capo al ricorrente né ha reputato la documentazione depositata dalla difesa idonea a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.
2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione P.A., svolgendo quattro motivi. L’Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..
4. I motivi sono così rubricati: “1. Difetto totale di motivazione in punto di contestata nullità del provvedimento della c.t. per violazione del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 10, commi 4 e 5; 2. Mancanza sostanziale e contradditorietà della motivazione in punto di credibilità del ricorrente. Violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 47, e del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 35-bis, in relazione al dovere di cooperazione istruttoria del giudice. Violazione degli artt. 2,24 e 111 Cost.; 3. Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione al D.lgs n. 231 del 2007, artt. 2 e 14, D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 2, artt. 2 e 3 CEDU; violazione dei parametri normativi relativi alla concessione della protezione sussidiaria. Motivazione apparente; 4. Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, artt. 2 e 10 Cost., art. 8 CEDU. Motivazione apparente in relazione alla domanda residuale di protezione umanitaria”.
5. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta omessa motivazione-rectius omessa pronuncia- sull’eccezione di nullità del provvedimento della Commissione Territoriale per omessa traduzione integrale della comunicazione della decisione di rigetto, è inammissibile.
5.1. Ribadito che, per costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (cfr. tra le tante Cass.29191/2017), non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando, come nella specie, la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, la censura difetta di specificità per non avere il ricorrente minimamente allegato quale vulnus all’esercizio del diritto di difesa sia stato in concreto determinato dall’eccepita nullità (Cass. 13769/2020), posto che, come si evince dalla motivazione del decreto impugnato, l’impugnazione da parte del ricorrente del provvedimento della Commissione Territoriale è stata tempestiva e argomentata.
6. Sono inammissibili anche i motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione.
6.1. Le censure in ordine al giudizio di non credibilità, espresse sub specie dei vizi di violazione di legge e di motivazione apparente, non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nel decreto impugnato e sollecitano, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e Cass. n. 3340 del 2019). Il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto inattendibile la vicenda personale narrata dal richiedente, rilevando incongruenze e contraddittorietà del suo racconto (pag. n. 4 e 5 decreto impugnato) e affermando, all’esito di indagine tramite fonti di conoscenza, l’assenza di riscontri oggettivi sui riferiti sacrifici di neonati in relazione ai culti animisti nigeriani. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs., art. 14, lett. a) e b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, e di conseguenza non devono attivarsi i poteri istruttori ufficiosi in relazione a quelle forme di protezione (cfr. Cass. n. 6503 del 2014; Cass. n. 16275 del 2018; Cass. n. 16925 del 2018 e Cass. n. 14283 del 2019).
6.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, premesso che, secondo l’orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), (Cass. n. 16122 del 2020), occorre ribadire che anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 7 del decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica dell’Edo State ed ha escluso l’esistenza di un conflitto armato o di violenza generalizzata in quel Paese.
Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. n. 899 del 2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate nel decreto impugnato. Le informazioni trascritte nel ricorso riguardano, peraltro, notizie essenzialmente relative al regime carcerario e al sistema giudiziario.
6.3.Con riguardo alla richiesta di protezione umanitaria, il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, nonché censurando la valutazione comparativa effettuata dal Tribunale tra la sua situazione in Italia e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione (pag. 8 decreto impugnato) nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304 del 2019 e Cass. S.U. n. 29459 del 2019), ha ritenuto non dimostrato l’effettivo radicamento del richiedente in Italia, pur considerando le attività formative e di lavoro allegate e dimostrate, ed ha escluso la sussistenza di profili di vulnerabilità, rimarcando che il ricorrente nel suo Paese aveva studiato e svolto attività di carrozziere e non aveva allegato di vivere in un contesto di estrema povertà e abbandono.
La doglianza si risolve, pertanto, anche in un’inammissibile richiesta di riesame del merito.
Infine la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459 del 2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455 del 2018).
7. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021