LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32394-2020 proposto da:
C.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA RUSSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 5136/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 23/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, C.H., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Brescia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente esponeva di essere fuggito dal proprio paese di origine per timore di essere arrestato a seguito di un litigio avvenuto con suo fratello in relazione alla vendita delle mucche lasciate loro in eredità dai genitori. Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.
2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione C.H., svolgendo due motivi. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente, al fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione.
3.11 ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
4. I motivi sono così rubricati: ” I) Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); II) Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3". Con il primo motivo il ricorrente censura la valutazione di non credibilità espressa dal Tribunale, che non avrebbe tenuto conto della poca scolarizzazione del ricorrente e non avrebbe rapportato le sue dichiarazioni al contesto socio-culturale del paese di origine. Con il secondo motivo censura la valutazione del Tribunale circa l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). A parere del ricorrente, in particolare, le fonti citate nel decreto impugnato dimostrerebbero la sussistenza del requisito del rischio di danno grave conseguente al rimpatrio richiesto dalla normativa, mentre il giudice di merito avrebbe omesso un approfondito esame della situazione del paese di origine anche sotto il profilo socio-economico.
5. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
5.1. Occorre ribadire che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (cfr. tra le tante Cass. n. 4916 del 2021).
5.2. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente, di per sé non privo di incongruenze, non integrasse i presupposti normativi stabiliti per il riconoscimento tanto dello status di rifugiato che per la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). In particolare, i giudici di merito hanno affermato che il timore del ricorrente di essere arrestato non solo era meramente ipotetico, avendo questi deciso di espatriare senza aver mai ricevuto alcuna convocazione da parte della polizia, ma anche giuridicamente infondato, atteso che la mucca venduta dal richiedente asilo apparteneva all’eredità di entrambi i figli, e pertanto il fratello non avrebbe potuto accusarlo di aver commesso un reato, mentre rilevanza penale avrebbero potuto semmai rivestire le minacce che il richiedente aveva ricevuto dal fratello. Rispetto a detta chiara e lineare argomentazione le censure, espresse sub specie del vizio motivazionale (primo motivo), non si confrontano affatto, avendo il ricorrente solo fatto generico richiamo, peraltro nella parte narrativa del ricorso e non in quella di illustrazione del motivo, ad una situazione di disagio psicologico alquanto pesante (pag.2 ricorso), a suo dire giustificativa del timore di essere arrestato perché avrebbe potuto essere denunciato dal fratello. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, l’irrilevanza delle vicende personali narrate ai fini del riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs., art. 14, lett. a) e b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa (tra le tante Cass. n. 27336 del 2018; Cass. n. 16275 del 2018; Cass. n. 16925 del 2018 e Cass. n. 14283 del 2019).
5.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (cfr. da pag. n. 6 a pag. n. 11 del decreto impugnato), ha analizzato la situazione del Paese di origine del ricorrente ed ha escluso che vi sia una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata.
Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. 899/2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate nel decreto impugnato.
Va infine aggiunto che nessuna censura è illustrata in ricorso in ordine al diniego di permesso di soggiorno per casi speciali, nella disciplina prevista dal decreto L. 21 ottobre 2020 n. 130, applicabile ratione temporis, presa in considerazione dal Tribunale, anche se nelle conclusioni del ricorso si fa riferimento, in subordine, alla “protezione per motivi umanitari”.
6. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
7. Nulla si deve disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021