LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 475-2021 proposto da:
H.S.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 8570/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 19/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis H.S.C.R., cittadino salvadoregno, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese perché minacciato e perseguitato da esponenti delle ***** (gang endemiche di *****) a fini estorsivi. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di nessuna delle forme di protezione internazionale e della protezione umanitaria, avuto riguardo anche alla situazione generale del Paese, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza, e non riscontrando indici di vulnerabilità in capo al ricorrente.
2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione H.S.C.R., svolgendo 3 motivi. L’Amministrazione dell’Interno ha depositato tardivamente atto di costituzione, al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha depositato tramite PCT memoria illustrativa.
4. I motivi sono così rubricati: “I. Artt. 111,25 e 10 Cost; art. 47 CEDU. Error in procedendo. Assenza di motivazione art. 360 c.p.c. n. 4. Violazione – falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 1. Nullità del decreto impugnato per abnormità e per violazione di norme processuali generali e delle norme speciali che disciplinano l’assegnazione degli affari all’organo giudicante all’interno della sezione specializzata con riferimento al combinato disposto: D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d), commi 4 e 4-bis, convertito in L. n. 46 del 2017, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35-35-bis, – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 112 e Art. 113 c.p.c., art. 158 c.p.c., art. 161 c.p.c., comma 1, artt. 181-309 c.p.c., art. 111 Cost.. Lesione del diritto di difesa; II. Motivazione manifestatamente e irriducibilmente contraddittoria. Violazione – falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; Motivazione manifestatamente e irriducibilmente contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 (status di rifugiato) e con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, (protezione sussidiaria). Motivazione apparente art. 360 c.p.c., n. 5; III. Motivazione manifestatamente e irriducibilmente contraddittoria. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza o del procedimento art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione apparente art. 360 c.p.c., n. 5, Art. 5 TUI, comma 6, nel testo anteriore al D.L. n. 113 del 2018 per non avere il Tribunale esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, in modo parziale e non conclusivo omettendo di dettagliare le fonti cui si riferisce in motivazione”.
5. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta che la decisione del Tribunale erroneamente sia stata presa in composizione collegiale dalla sezione specializzata in merito alla protezione umanitaria, mentre avrebbe dovuto applicarsi il rito ordinario o quello sommario di cognizione, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
Premesso che, come si evince dall’esame degli atti, consentito a questa Corte quando, come nella specie, il vizio denunciato è processuale, il ricorrente ha proposto unico ricorso di primo grado chiedendo le tre forme di protezione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione internazionale, nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d), e comma 4, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, prima della modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, sulla domanda di protezione umanitaria la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ovvero secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c.. Tuttavia quando il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, egli non può poi dolersi della mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione del divieto di “venire contra factum proprium” di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (tra le tante Cass. n. 16458 del 2019; Cass. n. 2120 del 2020; Cass. n. 3668 del 2020; Cass. n. 13575 del 2020; Cass. n. 20888 del 2020; Cass. n. 7731 del 2021; Cass. n. 3708 del 2021 – nelle ultime due pronunce i ricorrenti erano difesi dal medesimo avvocato dell’odierno ricorrente).
Il motivo di ricorso, espresso, peraltro, in modo non lineare e con indistinta commistione di richiami normativi e di giurisprudenza non specificamente pertinenti al thema decidendum, all’indirizzo di questa Corte che il ricorrente assume di non condividere e alla fattispecie scrutinata, in cui, come si è detto, è stato lo stesso ricorrente ad introdurre il giudizio di primo grado cumulando le tre domande di protezione e a dare causa al vizio processuale di cui ora si duole, non offre elementi, neppure mediante le considerazioni svolte nella memoria illustrativa, per mutare il suddetto orientamento, dovendo qui intendersi, per brevità, integralmente richiamate le articolate argomentazioni espresse con le citate pronunce di questa Corte.
6. Sono parimenti inammissibili il secondo motivo, con cui è censurato il giudizio di credibilità, lamentando essenzialmente il ricorrente l’assenza di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale in relazione alle forme di protezione del rifugio e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 151 del 2007, ex art. 14, lett. b), e il terzo, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, sottolineando, tra l’altro, l’omessa considerazione da parte del Tribunale del contesto epidemiologico, verificatosi nelle more tra l’assunzione in decisione febbraio 2020- e il deposito del provvedimento – novembre 2020 -.
6.1. Il ricorrente, senza specificamente confrontarsi con il percorso argomentativo mediante cui il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda personale addotta a ragione della sua fuga dal Paese e comunque non più attuale il pericolo paventato (cfr. pag. n. 4 e 5 decreto impugnato), denuncia la mancata cooperazione istruttoria ufficiosa, svolgendo una critica priva di specifico collegamento al decisum, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato (Cass. S.U. 8053/2014 e Cass.3340/2019), nonché ripropone la propria ricostruzione dei fatti, sollecitando, altresì, impropriamente un riesame del merito. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio le censure mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, e da ciò consegue la manifesta inammissibilità delle relative doglianze, come da principi costantemente affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (tra le tante cfr. Cass. S.U. n. 34476 del 2019, il cui richiamo è pertinente al caso di specie, contrariamente a quanto si assume nella memoria illustrativa).
Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità o la rilevanza delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs., art. 14, lett. a) e b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, e non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. Cass. n. 27336 del 2018; Cass. n. 16275 del 2018; Cass. n. 16925 del 2018 e Cass. n. 14283 del 2019).
6.2. Con riguardo alla domanda di protezione umanitaria, parimenti il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, senza nulla specificamente dedurre di avere allegato nel giudizio di merito in ordine a fattori di integrazione o ad elementi individualizzanti di vulnerabilità, di rilevanza ai fini che qui interessano. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione (pag. 15 decreto impugnato) nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite (tra le tante Cass. n. 5544/2018 e Cass. S.U. n. 29459 del 2019), e ha rimarcato che il ricorrente nel suo Paese, ove svolgeva il lavoro di assistente tecnico ingegneristico, ha una rete familiare-parentale, escludendo la sussistenza in concreto di profili di vulnerabilità ostativi al rimpatrio.
Occorre ribadire che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459 del 2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455 del 2018 pure citata). Di conseguenza, tra le circostanze di fatto di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione non può attribuirsi una portata decisiva alla dedotta crescente diffusione dell’epidemia da virus Covid-19 nel suo Paese (che è El Salvador e che, quindi, non si trova nel continente africano, contrariamente a quanto esposto in ricorso- pag. 17). Si tratta di un fenomeno che, in base alle stesse allegazioni del richiedente, il quale non deduce alcuna particolarità della propria situazione personale, non incide specificamente su quest’ultima, riguardando l’intera popolazione del Paese di origine, e non dà pertanto luogo ad una condizione di vulnerabilità, nel senso inteso dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria.
La doglianza riferita al diniego della protezione umanitaria, pertanto e in conclusione, in parte difetta di specificità e in parte si risolve, ancora una volta, in un’inammissibile richiesta di riesame del merito.
7. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
8. Nulla si deve disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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