LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1999-2021 proposto da:
B.A.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;
– intimata –
avverso il decreto n. cronol. 7896/2020 del RIBUNALE di MILANO, depositato il 30/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis B.A.W., cittadino della Guinea, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese a causa di dissidi familiari dovuti alla sua unione coniugale con una donna di diversa religione, nonché per l’intensificarsi delle persecuzioni attuate nei confronti dei peul, etnia a cui appartiene il ricorrente, nell’area in cui egli viveva. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avuto riguardo anche alla situazione generale della Guinea, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza, e non riscontrando indici di vulnerabilità in capo al ricorrente.
2.Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione B.A.W., svolgendo quattro motivi. L’Amministrazione dell’Interno ha depositato tardivamente atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha depositato tramite PCT memoria illustrativa.
4. I motivi sono così rubricati: “I. Violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Motivazione irrimediabilmente contraddittoria art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione del principio del contraddittorio art. 101 c.p.c.”; “II. Art. 111 Cost.Art. 25 Cost. e art. 10 Cost.; art. 47 CEDU. Error in procedendo. Assenza di motivazione art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione – falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 1. Nullità del decreto impugnato per abnormità e per violazione di norme processuali generali e delle norme speciali che disciplinano l’assegnazione degli affari all’organo giudicante all’interno della sezione specializzata con riferimento al combinato disposto: D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d), commi 4 e 4bis convertito in L. n. 46 del 2017, D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 35 e 35bis, – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., art. 158 – art. 161 c.p.c., comma 1, artt. 181 – 309 c.p.c., art. 111 Cost. Lesione del diritto di difesa”; ” III. Violazione – falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Motivazione apparente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5";
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza o del procedimento art. 360 c.p.c., n. 5, Art. 5, comma 6, TUI nel testo anteriore al D.L. n. 113 del 2018. art. 3, comma 3, lett. a) in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c., comma 3 per non avere il Tribunale esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, ritenendo erroneamente che l’assenza delle ragioni per il riconoscimento delle misure maggiori escludesse l’accesso a quella residuale. Per non avere il Tribunale tenuto conto di fatto notorio sopravvenuto alla Camera di Consiglio e precedente alla firma ed al deposito”.
5. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente perché denuncia un vizio processuale, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
5.1. Il ricorrente lamenta che la decisione del Tribunale erroneamente sia stata presa in composizione collegiale dalla sezione specializzata in merito alla protezione umanitaria, mentre avrebbe dovuto applicarsi il rito ordinario o quello sommario di cognizione.
5.2. Premesso che, come si evince dall’esame degli atti, consentito a questa Corte nella specie, data la natura del vizio denunciato, il ricorrente ha proposto unico ricorso di primo grado chiedendo le tre forme di protezione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione internazionale, nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d), e comma 4, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, prima della modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, sulla domanda di protezione umanitaria la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ovvero secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c.. Tuttavia quando il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis egli non può poi dolersi della mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (tra le tante Cass. 16458/2019; 2120/2020; 3668/2020; 13575/2020; 20888/2020; 7731/2021; 3708/2021 – nelle ultime due pronunce i ricorrenti erano difesi dal medesimo avvocato dell’odierno ricorrente).
Ciò posto, il motivo di ricorso, espresso, peraltro, in modo non lineare e con indistinta commistione di richiami normativi e di giurisprudenza non specificamente pertinenti al thema decidendum, all’indirizzo di questa Corte che il ricorrente assume di non condividere e alla fattispecie scrutinata, in cui, come si è detto, è stato lo stesso ricorrente ad introdurre il giudizio di primo grado cumulando le tre domande di protezione e a dare causa al vizio processuale di cui ora si duole, non offre elementi, neppure mediante le considerazioni svolte nella memoria illustrativa, per mutare il suddetto orientamento, dovendo qui intendersi, per brevità, integralmente richiamate le articolate argomentazioni espresse con le citate pronunce di questa Corte.
6. Anche gli altri motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
6.1. Il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale sub specie dei vizi di violazione di legge e di motivazione apparente, da un lato senza specificamente confrontarsi con le argomentazioni svolte nel decreto impugnato e, dall’altro lato, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. 8053/2014 e Cass. 3340/2019). Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio le censure mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, e da ciò consegue la manifesta inammissibilità delle doglianze, come da principi costantemente affermati da questa Corte e dalle Sezioni Unite (tra le tante cfr. Cass. S.U. 34476/2019, il cui richiamo è pertinente al caso di specie, contrariamente a quanto si assume nella memoria illustrativa).
Il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto non credibili i fatti narrati dal richiedente, rilevando in dettaglio incongruenze e contraddittorietà del suo racconto (pag. n. 6, 7 e 8 decreto impugnato). Inoltre il Tribunale in composizione collegiale, e non il giudice monocratico come si assume in ricorso con il primo motivo, ha esposto le ragioni della mancata audizione del richiedente (pag.4 decreto impugnato), rilevando che nel ricorso non erano stati introdotti ulteriori temi d’indagine o allegati fatti nuovi, rispetto alle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale.
Il richiedente si duole, genericamente, dell’omesso svolgimento di indagine istruttoria ufficiosa e della sua mancata audizione, senza la puntuale indicazione dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta (Cass. 25312/2020). Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, e non devono attivarsi i poteri istruttori ufficiosi con riferimento a quelle forme di protezione (cfr. Cass. 6503/2014; Cass. 16275/2018; Cass. 16925/2018 e Cass. 14283/2019).
6.2. Circa la domanda di protezione umanitaria, parimenti il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, senza nulla specificamente dedurre di avere allegato nel giudizio di merito in ordine a fattori di integrazione o ad elementi individualizzanti di vulnerabilità che siano di rilevanza ai fini che qui interessano. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione (pag. 14 decreto impugnato) nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019) e, pur considerando l’attività di volontariato e di lavoro allegate, ha escluso la sussistenza in concreto di profili di vulnerabilità ostativi al rimpatrio, rimarcando che il ricorrente nel suo Paese ha una solida rete familiare-parentale. Le censure in ordine al giudizio comparativo si risolvono, in realtà, anche in un’impropria richiesta di riesame del merito.
Inoltre va ribadito che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018). Di conseguenza, tra le circostanze di fatto di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione non può attribuirsi una portata decisiva alla crescente diffusione dell’epidemia da virus Covid-19 nel continente africano. Si tratta di un fenomeno che, in base alle stesse allegazioni del richiedente, il quale non deduce alcuna particolarità della sua situazione personale, non incide specificamente su quest’ultima, riguardando l’intera popolazione del Paese di origine, e non dà pertanto luogo ad una condizione di vulnerabilità, nel senso inteso dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria.
7. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
8. Nulla si deve disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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