LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34398-2019 proposto da:
C.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI SPINA, UBALDO MINELLI;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA, 26, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA RONDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO BAGIANTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 576/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Perugia con sentenza in data 18/9/2019 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia in data 20/11/2018 in sede di separazione personale tra i coniugi C.M. e M.S. e in particolare ha revocato l’autorizzazione a trasferire i figli della coppia a *****; ha dichiarato che nessun addebito può essere posto a carico dei coniugi e confermato l’assegno di Euro 3.350,00 già previsto a titolo di contributo al mantenimento a favore della moglie come già stabilito in sede di udienza presidenziale prima e dal Tribunale poi, lasciando altresì immutate le ulteriori statuizioni relativamente al mantenimento dei figli per Euro 3.500,00 complessive ed all’assegnazione della casa coniugale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione C.M. affidato a due motivi.
M.S. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale, senza tener conto della disparità delle situazioni economiche delle parti, aveva posto un assegno di mantenimento a suo carico per la moglie, sebbene il C. guadagna solo 4.800,00 Euro al mese e deve mantenere altri due figli avuti dalla nuova compagna.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado disposto un assegno di 3.500,00 Euro a favore dei figli.
Il primo e secondo motivo del ricorso sono infondati e riguardano questioni di merito già ampiamente esaminate.
In tema di determinazione del “quantum” dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 975 del 2021; Cass. n. 605 del 2017), nella specie motivatamente effettuata dalla Corte d’appello. La motivazione della sentenza di appello infatti non rinvia acriticamente alla decisione di prime cure, essendo la Corte pervenuta al convincimento che tale decisione fosse da condividere, poiché adeguata alle condizioni economiche delle parti ed al pregresso tenore di vita, stante la mancanza di autonomia economica.
La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata anche perché la censura, che non risulta formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non coglie la ratio decidendi.
Alla luce dell’orientamento di questa Corte in materia e tenuto conto che tutte le circostanze evidenziate nel ricorso sono già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito risulta quindi infondata l’istanza di revoca dell’assegno di mantenimento per la moglie mentre per i figli appare congruo e motivato l’importo stabilito alla luce del pregresso tenore di vita.
Il ricorso è pertanto infondato in ordine a tutti i motivi e deve essere respinto con condanna della soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021