Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39559 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1541-2021 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI, 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6248/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 10/12/2020, ha confermato il provvedimento del Tribunale di Roma che a sua volta aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da O.O. nato in Nigeria il *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di essere fuggito dal proprio paese in quanto, il padre era capovillaggio ed era stato ucciso dal gruppo etnico avverso ***** a causa di conflitti per la divisione di terreni. Dopo la morte del padre era stato costretto a fuggire in quanto gli ***** lo cercavano per sterminare tutta la famiglia.

La Corte di Appello in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che la ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto la Corte ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante le condizioni sociopolitiche del paese di origine e senza valutare l’esistenza di un nucleo familiare che verrebbe dissolto in caso di rimpatrio.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 6 e 19, dell’art. 8 CEDU, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria senza effettuare un giudizio di comparazione.

Il ricorso proposto è fondato in ordine al secondo motivo, rigettato il primo.

La Corte di Appello di Roma ha confermato il provvedimento del Tribunale di Roma ritenendo che non sussistono le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. A) e B), mentre, in ordine all’art. 14, lett. C), ed al dovere di cooperazione istruttoria officiosa così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, la Corte territoriale non è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto pur avendo ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona ha comunque indagato verificando, sulla base del rapporto internazionale indicato in motivazione e citando la fonte di informazione ***** del 2018 che la situazione della Nigeria in generale e quella della zona di provenienza della ricorrente ***** non comportano il rischio di un danno grave derivante da violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale escludendo così i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. C).

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il motivo è fondato e deve essere accolto.

Alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018, Cass. SS.UU. nn. 2949 e 24960 del 2019; n. 7599/2020; n. 18805/2020; n. 16119/2020, e da ultimo la n. 24413/2021) la condizione di vulnerabilità suscettibile di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria può essere desunta dalla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto dallo straniero in Italia e la situazione soggettiva oggettiva in cui questi si verrebbe a trovare in caso di rientro nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, e ciò considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata.

Nella specie, risulta che il ricorrente, che si trova in Italia da quattordici anni, ha raggiunto un buon livello di integrazione nel territorio italiano avendo documentato di lavorare come bracciante agricolo sebbene “in nero”, di avere creato un nuovo nucleo familiare con la sua connazionale O.E. dalla quale ha avuto un figlio, G., nato il *****. Il giudizio di comparazione effettuato dal giudice di merito non tiene conto della formazione di un nuovo nucleo familiare la cui coesione verrebbe senz’altro compromessa in caso di rientro nel territorio di provenienza. Pertanto il ricorso deve essere accolto in ordine al secondo motivo, cassata la sentenza e rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Roma per la valutazione da parte del giudice di merito del giudizio di comparazione sulla base del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente nel nostro paese.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in differente composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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