LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8385-2021 proposto da:
S.M., SE.AN.FR., e M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA, n. 1, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 07/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in accoglimento dell’opposizione spiegata dal Ministero della Giustizia al precedente decreto monocratico della stessa corte territoriale, rigettava l’istanza di riconoscimento di equo indennizzo proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, dagli odierni ricorrenti, in relazione al un procedimento fallimentare, sul presupposto che non fosse stato superato il termine di ragionevole durata previsto dalla legge. Ad avviso della Corte territoriale, infatti, oltre al termine di sei anni previsto per le procedure fallimentari, doveva essere decurtato dalla durata complessiva del giudizio anche il tempo occorso per esperire le aste occorrenti a vendere i beni immobili del Fallimento, ammontante a sua volta a 5 anni, 11 mesi e 10 giorni.
Ricorrono per la cassazione della predetta decisione gli odierni ricorrenti, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale la parte ricorrente ha resistito con apposito controricorso.
La stessa parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C., ACCOGLIMENTO del primo motivo e ASSORBIMENTO del secondo.
Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accoglieva l’opposizione proposta dal Ministero avverso il provvedimento del giudice monocratico, che aveva riconosciuto all’odierna ricorrente l’indennizzo per la durata irragionevole di un procedimento fallimentare. Ad avviso della Corte sassarina, dalla durata complessiva della procedura, pari a 12 anni, non dovevano essere decurtati soltanto i sei anni previsti per la ragionevole durata della procedura, ma anche l’ulteriore periodo di 5 anni, 11 mesi e 10 giorni, resosi necessario per la liquidazione degli immobili del fallimento; di conseguenza, essendo la residua porzione temporale inferiore al semestre, nessun indennizzo poteva essere riconosciuto all’odierna ricorrente.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.M., affidandosi a due motivi.
Con il primo di essi, lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello ha decurtato dalla durata complessiva del giudizio presupposto l’intero tempo occorso per la vendita dei beni immobili del fallimento, senza considerare che in questi casi la durata massima ragionevole non può comunque eccedere il limite di 7 anni.
La censura è fondata, alla luce dei precedenti di questa Corte, secondo cui “… nella durata complessiva delle procedure esecutive, individuali o concorsuali, devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la definizione di vicende processuali parallele o incidentali, irrilevante essendo la natura cognitiva od esecutiva del rimedio azionato. Pertanto, in tale durata devono essere computati pure i reclami e le successive impugnazioni, poiché tutti ineriscono all’unico processo di esecuzione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 03/01/2019, Rv. 651985; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 27/12/2011, Rv. 621023; Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 15734 del 28/07/2016, Rv. 640574). Di conseguenza, “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, tenendo conto della sua peculiarità, può essere ritenuta ragionevole una durata fino a sette anni, allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso, ipotesi questa ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e, quindi, a loro volta, di durata vincolata alla complessità del caso) e in presenza di pluralità di procedure concorsuali indipendenti” (Cass. Sez. 6-1 Sentenza n. 9254 del 07/06/2012, Rv,. 622850; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 976 del 17/01/2020, non massimata).
Il secondo motivo, con il quale la ricorrente censura la liquidazione, in favore del Ministero, delle spese generali, è assorbito dall’accoglimento della prima doglianza, poiché il giudice del rinvio dovrà necessariamente procedere alla complessiva liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito, nonché di quello di legittimità”, Il Collegio osserva che la proposta non ha tenuto conto del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia, articolato in tre motivi. Con il primo di essi, il Ministero lamenta la tardività del ricorso in opposizione proposto avverso il provvedimento di chiusura del fallimento. Poiché la procedura è stata chiusa il *****, l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 90 giorni, ai sensi della L. Fall., artt. 119 e 26, e quindi entro il 16.8.2018; i sei mesi per la proposizione dell’istanza di equa riparazione scadevano, quindi, secondo la parte ricorrente incidentale, il 16.2.2019, mentre essa sarebbe stata proposta soltanto il 10.10.2019.
Con il secondo motivo, il Ministero lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c., perché, in ogni caso, il ricorso per l’equo indennizzo avrebbe dovuto essere proposto entro i sei mesi dalla definitività del provvedimento di chiusura. Essendo questo stato depositato il *****, e considerato che il termine di cui all’art. 327 c.p.c., scadeva il 16.11.2018, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 16.5.2019, mentre esso risulta notificato solo il 10.10.2019.
Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili, dovendosi ribadire il principio secondo cui “In tema di domanda di indennizzo ex L. n. 89 del 2001, per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con D.Lgs. n. 5 del 2006, e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019, Rv. 653385; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 18/02/2020, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19735 del 22/09/2020, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19736 del 22/09/2020 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19740 del 22/09/2020, tutte non massimate).
Con il terzo motivo, il Ministero evidenzia che la durata della procedura fallimentare sarebbe dipesa dall’esigenza di vendere gli immobili del fallimento, la quale comunque avrebbe consentito la soddisfazione integrale del credito degli istanti. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere applicata la presunzione di assenza del pregiudizio indennizzabile.
La censura è inammissibile, poiché, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta che essa sia stata proposta nel giudizio di merito; né il Ministero deduce, nella doglianza in esame, di averla tempestivamente introdotta nel corso del predetto giudizio, specificando in quale momento e con quale strumento ciò sarebbe avvenuto.
La memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso ed al controricorso notificato in resistenza al ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia.
In definitiva, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, mentre va accolto il primo motivo di quello principale con assorbimento del secondo. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021