Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39567 del 13/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35800-2019 proposto da:

MERIGO SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato KATIA PEDERCINI;

– ricorrente –

contro

GHIDINI ROK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI, 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA PAOLUCCI;

– controricorrente –

contro

UNIPOL SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 869/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:

1. – Merigo spa è stata conduttrice di un immobile ad uso commerciale concesso da Ghidini Rock srl, nel quale però si sono verificate infiltrazioni che secondo la Merigo spa, hanno danneggiato buona parte del materiale aziendale.

Per tale motivo, Merigo ha omesso il pagamento di parte dei canoni di locazione. Ghidini Rock srl ha di conseguenza ottenuto un decreto ingiuntivo per tale morosità, e, nel giudizio di opposizione, Merigo spa ha eccepito l’inadempimento assumendo di essere, lei, creditrice di una somma a titolo di risarcimento del danno- essendo le infiltrazioni responsabilità della locatrice- per una somma superiore a quella dovuta per i canoni.

2. – In primo grado, dove è stata citata anche Unipol per la copertura assicurativa dei beni danneggiati, questa tesi è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato e la Ghidini Rock srl, locatrice, condannata a corrispondere la differenza tra i canoni non corrisposti ed il danno inferto alla conduttrice.

Ma, in appello, la decisione è stata riformata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto che non vi fosse alcuna prova attendibile dell’ammontare del danno, e che quelle offerte fossero insufficienti.

3. – Merigo srl ricorre con sette motivi. Ghidini Rock srl e Unipol hanno notificato controricorso con cui chiedono il rigetto. Vi sono memorie di entrambe le parti.

CONSIDERATO

che:

5. – I primi cinque motivi possono considerarsi insieme.

La premessa di questa unitaria valutazione è nella regola, più volte affermata da questa Corte, secondo cui la “censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”. (Sez. 6, n. 1229/2019; Sez. L., n. 27000/2016; Sez. L. n. 13960/2014).

Invero i motivi dal 3.1. al 3.5. denunciano una erronea valutazione delle prove testimoniali (3.1.), valutazione che viene ritenuta apodittica, o immotivata (3.3.), e dunque chiedono una rivalutazione di quelle prove che in questa sede non è ammissibile, compresa l’omessa considerazione di una perizia di parte (3.4.).

Anche ad ammettere che quei motivi debbano intendersi come censure di difetto di motivazione, in astratto ammissibile, resta la circostanza che, nel nuovo regime, che regola tale motivo di ricorso, il difetto di motivazione deve essere assoluto, tale che non si possa ricavare argomento alcuno posto a supporto della decisione, mentre chiaramente nella sentenza impugnata sono indicate le ragioni di sfiducia o di inattendibilità e comunque di insufficienza delle prove testimoniali.

Il motivo 3.2., che pur sempre denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., oltre agli artt. 2727 e 2729 c.c., censura, nell’ambito sempre della valutazione delle prove, la circostanza che la Corte di merito ha ritenuto tardiva la proposizione dell’accertamento tecnico preventivo, configurandolo come un onere decisivo. Questo motivo, oltre a quanto detto sopra, è inammissibile per un’altra ragione: non contesta infatti una ratio decidendi, ma un obiter, o comunque un argomento a sostegno della ratio, avendovi la Corte di merito fatto ricorso per rafforzare la sua decisione sulla insufficienza delle prove e non quale criterio autonomo di decisione.

E cosi il motivo 3.5 che lamenta l’omesso ricorso al criterio equitativo, denunciando violazione dell’art. 1226 c.c., che deve ritenersi infondato, oltre che per la regola generale sopra detta, altresì perché il ricorso al criterio equitativo presuppone una oggettiva difficoltà di prova dell’ammontare del danno, e non può farsene uso quando invece l’ammontare non è stato provato da chi ne aveva onere.

6. – Gli altri due motivi attengono alle spese.

Il 3.6 assume una violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ed assume che v’era stata una soccombenza reciproca nel fatto che comunque la somma inizialmente chiesta e ingiunta con il decreto era stata ridotta, mentre il giudice di merito ha liquidato sulla base di una totale soccombenza in entrambi i gradi.

Il motivo è infondato.

La riduzione della somma inizialmente richiesta può considerarsi soccombenza reciproca solo ove “abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto” (SEZ. 3, n. 516/2020; n. 3438/2016). E tale circostanza non è emersa né è allegata.

Il motivo 3.7. denuncia violazione del D.M. 2014, sulle spese di lite e ritiene errata la liquidazione nel medio, anziché nel minimo, per via della scarsa attività istruttoria e procedimentale.

Anche in tal caso il motivo è infondato: la scelta del valore di riferimento, cui commisurare la liquidazione, non dipende da quante memorie o atti sono stati compiuti nel giudizio, essendo quest’ultimo un indicatore che non influisce sullo scaglione di riferimento, né sulla scelta tra valore minimo e massimo all’interno dello scaglione.

7. – Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 3000,00 Euro, oltre 200,00 Euro per spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472