LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23505/2019 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Eugenio, 15, presso lo studio dell’avvocato Marco Michele Picciani, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– R.G., cittadino *****, ricorre per la cassazione del decreto emesso dal Tribunale di Bari dl diniego della protezione internazionale nelle forme gradate dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria e di quella umanitaria con ricorso affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia l’omesso esame, nella valutazione della domanda di protezione, del racconto riferito dal richiedente a giustificazione della sua fuga dal Nepal nonchè delle condizioni socio-climatiche che avrebbero giustificato il riconoscimento della protezione domandata;
– la censura appare inammissibile nella sua genericità perchè non attinge la statuizione posta a fondamento del diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nella forma individualizzata prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);
– il racconto riferito dal richiedente asilo, ed incentrato sul timore di essere arrestato per una denuncia di sequestro di persona in cui il soggetto privato della libertà sarebbe sua moglie, che ad avviso del tribunale avrebbe potuto presentarsi alla polizia e così agevolmente scagionare il ricorrente da ogni addebito contro di lui rivolto dal cognate, è stato ritenuto privo di riscontri e non plausibile; ciò ha giustificato l’esclusione della possibilità in radice di riconoscere le forme di protezione richieste, atteso, in questi casi l’imprescindibilità dall’onere di allegazione di una vicenda credibile (cfr. Cass. 10286/2020);
– con riguardo poi alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), la situazione socio-politica del Nepal risulta specificamente esaminata alla stregua delle fonti accreditate ed aggiornate dettagliatamente indicate alla pag. 2 del decreto e, dunque, anche con riferimento a questa protezione la censura risulta inammissibile;
– con il secondo motivo si denuncia il diniego della protezione umanitaria, pur a fronte della situazione di instabilità e violenza che caratterizzerebbe il Nepal;
– la censura è inammissibile poichè non attinge la ratio decidendi del decreto di diniego, incentrata sulla mancata allegazione di una specifica e personale vulnerabilità del ricorrente nonchè sull’inidoneità dell’attività lavorativa svolta dal richiedente per i mesi da giugno ad agosto 2018, a configurare un’apprezzabile integrazione socio-economica, rilevante di fini del riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. 4455/2018);
– l’inammissibilità di entrambi i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021