Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.39584 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 9137-2020 proposto da:

D.B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PALMIERI ERINA;

– ricorrenti –

contro

S.D.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 26/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO, che chiede che la Corte di cassazione respinga il ricorso con le conseguenze di legge.

PREMESSO Che:

D.B.V. propone ricorso per regolamento di competenza contro l’ordinanza del Tribunale di Latina, che ha dichiarato la litispendenza tra il giudizio davanti a sé proposto e un giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma e ha parzialmente sospeso il giudizio davanti a sé.

La controparte S.D. non ha proposto difese.

CONSIDERATO

Che:

Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, l’ordinanza impugnata risulta depositata in data 26 gennaio 2020 e la ricorrente ha affermato che il provvedimento le è stato comunicato il successivo 29 gennaio, senza però offrire prova in ordine a tale comunicazione.

Al riguardo va rilevato che – come ha osservato il pubblico ministero – in tema di regolamento di competenza, allorché il ricorrente nulla abbia provato in ordine alla comunicazione dell’ordinanza che abbia deciso sulla competenza, questa Corte accerta tale questione “anche attingendo informazioni d’ufficio” (v. Cass. n. 24666/2017, nonché Cass., sez. un. 25513/2016).

Il Collegio ritiene pertanto di rinviare la causa a nuovo ruolo affinché il Tribunale di Latina trasmetta copia della comunicazione dell’ordinanza impugnata, così che questa Corte possa valutare la tempestività della proposizione del regolamento.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di richiedere al Tribunale di Latina la trasmissione di copia della comunicazione dell’ordinanza depositata il 26 gennaio 2020 ed emessa dal Tribunale nel procedimento R.G. 6446/2018.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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