Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3959 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23432/2019 proposto da:

E.C., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e rappresentato e difeso dall’Avvocato Loredana Liso, con studio in Bari alla via Abate Gimma n. 201;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1409/2019 della Corte d’appello di Bari, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso per impugnazione del provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale avanzata da E.C., nato e cresciuto in *****;

– a sostegno della domanda il richiedente asilo aveva esposto di essere fuggito dalla Nigeria per un contrasto con il padre che voleva costringerlo a convertirsi all’Islam nonostante egli fosse cristiano; dapprima si era allontanato dalla casa paterna trasferendosi nell’Edo State presso la nonna, ma poi non sentendosi sicuro nemmeno lì, scappava definitivamente dalla Nigeria;

– il Tribunale di Bari, avanti al quale il richiedente asilo ha proposto impugnazione avverso il diniego, ha confermato la decisione della Commissione;

– proposto gravame avverso il rigetto, la Corte d’appello di Bari ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato per insussistenza dei presupposti della persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b), nonchè la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e la protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) ed f) ed artt. 7 e 8 per avere erroneamente respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per persecuzione religiosa di cui era vittima per non essersi voluto convertire all’Islam su pressione del padre, nonostante la sussistenza del danno grave in capo al richiedente;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) nonchè art. 14, per non avere la corte territoriale ravvisato l’esposizione al rischio di trattamento degradante nonchè i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), stante la situazione di violenza indiscriminata esistente nel Niger State, zona di provenienza del ricorrente;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, in relazione alla mancata attivazione dei poteri officiosi riconosciuti al giudice al fine di verificare la situazione reale del paese di provenienza;

– con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere la corte barese errato nel ritenere non credibile il richiedente asilo, fondando il giudizio su clausole di stile e con motivazione apparente, senza procedere ad un esame effettivo delle condizioni socio-politiche del paese di provenienza;

– con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere respinto la domanda di protezione umanitaria senza considerare il grado di integrazione raggiunto nel paese di accoglienza rispetto alla condizione in cui verrebbe a trovarsi ove costretto a fare ritorno nel paese di provenienza;

– le enunciate censure riguardano – in particolare la prima, parte della seconda, la terza e la quarta – il mancato riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato ed in quella della protezione sussidiaria c.d. individualizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e lett. b), che, come è noto, hanno per presupposto la credibilità della vicenda personale riferita dal richiedente asilo a giustificazione del timore di rientrare nel paese di provenienza;

– la corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del E. sottolineando, per un verso, le lacune di attendibilità soggettiva in esso rilevate rispetto all’asserita persecuzione inflittagli dal padre affinchè si convertisse all’Islam e, per altro verso, al carattere familiare della vicenda, inidonea a giustificare il timore di persecuzione proveniente dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5;

– tale conclusione non è censurabile perchè corretta dal punto di vista dell’interpretazione delle norme applicabili all’esame della domanda di protezione, con particolare riguardo ai criteri di plausibilità e coerenza, fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), con la conseguenza che, costituendo la valutazione della credibilità del racconto un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, esso può essere censurato in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisive per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta di motivazione, ovvero motivazione apparente, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. 3340/2019; id. 21141/2019; 11925/2020;

– la ritenuta non credibilità del racconto giustifica, quindi, il rigetto, per insussistenza dei relativi presupposti, del riconoscimento dello status di rifugiato, così come della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) e comporta l’inammissibilità delle censure sin qui esaminate;

– per quanto concerne la protezione sussidiaria, ai sensi del cit. D.Lgs. 251, art. 14 lett. c), la censura – contenuta nel secondo mezzo – appare inammissibile per la sua genericità, atteso che il ricorrente non contesta il contenuto della fonte informativa (cfr. Easo COI Report Nigeria novembre 2018) utilizzata dalla corte territoriale;

– infine, la censura contenuta nel quinto motivo riguarda il diniego della protezione umanitaria ed appare anch’essa inammissibile perchè incentrata nell’esclusiva allegazione di una integrazione socio-lavorativa, a prescindere dalla comparazione con l’eventuale condizione di compromissione dei suoi diritti costitutivi dello statuto della dignità umana cui il richiedente asilo sarebbe esposto in caso di rimpatrio forzato;

– come è stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della ricorrenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ove il richiedente asilo alleghi l’intervenuta integrazione socio-lavorativa occorre accertare mediante una comparazione tra la condizione di vita raggiunta nel paese di accoglienza e quella in cui verrebbe a trovarsi nel paese di provenienza, da valutarsi all’attualità, e tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d’instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale (Cass. Sez. I, n. 4455/2018; Sez. Un. 29459/2019; Sez. I, n. 16119/2020);

– poichè nel caso di specie la censura si limita a ribadire l’intervenuta integrazione sociale e lavorativa, senza nulla allegare rispetto alla comparazione con la condizione del richiedente in caso di rientro forzato, la censura è, come già anticipato, inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. 7155/2017; Sez. 3 n. 4366/2018);

– l’inammissibilità di tutti i motivi” giustifica l’inammissibilità del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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