LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5137-2021 proposto da:
SEBACH SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, BETONROSSI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall’avvocato DAVIDE BALESTRIERI;
– ricorrenti –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. cronol. 181/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il 30/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
CONSIDERATO
che il relatore ha formulato proposta nei termini seguenti: “ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
– la Corte d’appello di Torino, confermando il decreto monocratico, ritenne tardiva la domanda di equa riparazione avanzata dalle s.p.a. Sebach e Betonrossi, in relazione alla durata di una procedura fallimentare, nella quale avevano rivestito il ruolo di creditori concorsuali;
– in particolare la Corte locale reputa che le opponenti avevano proposto la domanda dopo la scadenza del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, poiché il termine di decorrenza del semestre decadenziale decorreva trascorsi dieci giorni (art. 26 L. Fall., comma 3, richiamato dall’art. 119 L. Fall., comma 3) dalla data di annotazione (4/12/2018) presso il registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento e non già, come avevano dedotto gli opponenti, trascorsi novanta giorni (art. 26 L. Fall., comma 4), con la conseguenza che, sempre secondo gli opponenti, tenuto conto della sospensione feriale, il predetto semestre non era scaduto alla data di presentazione dell’istanza (18/9/2019);
ritenuto che le due società ricorrono avverso la decisione della Corte locale, sulla base di unitaria censura, con la quale denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che la doglianza appare manifestamente infondata, valendo quanto segue:
– l’art. 117 L. Fall., comma 1, dispone che il decreto di chiusura del fallimento venga pubblicato nelle forme prescritte dal medesimo testo normativo, art. 17, cioè mediante annotazione presso l’ufficio del registro delle imprese;
– la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 279/2010, dichiarò l’illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 119, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli alti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dalla stessa L. Fall., art. 17, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge;
– si ricava dal provvedimento che al fallimento in discorso si applica l’art. 26 L. Fall. nell’attuale formulazione, ratione temporis;
– di conseguenza, il regime impugnatorio del decreto di chiusura del fallimento resta regolato dal comb. disp. dell’art. 119 L. Fall., comma 2 e dell’art. 171L. Fall., con l’ulteriore precipitato che il provvedimento in parola, pubblicato con l’annotazione di cui detto, diviene inoppugnabile trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, termine ultimo dal quale decorre il termine di decadenza previsto dalla legge Pinto;
– il precedente di questa Corte, richiamato dalle ricorrenti (Cass. n. 4020/2020) non è qui dirimente, si legge, infatti, nella decisione di legittimità invocata: ribadisce che il fallimento della “Campati Sistemi Industriali” s.r.l. è stato dichiarato con sentenza del 10.10.1997. Cosicché rileva nella fattispecie, ratione temporis, il testo dell’art. 119 L. Fall., comma 2, nella formulazione – “il decreto (con il quale è dichiarata la chiusura del fallimento) è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte d’appello (..)” – antecedente alle “riforme” di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 ed al D.Lgs. n. 169 del 2007";
– applicandosi alla vicenda in esame la disciplina introdotta con la riforma non resta che concludere per la inopponibilità del decreto di chiusura del fallimento trascorsi dieci giorni dal compimento dell’incombente pubblicitario previsto dalla legge (annotazione nel registro delle imprese), non versandosi nell’ipotesi residuale di cui all’art. 26 L. Fall., comma 4, con la conseguenza che l’istanza risulta essere stata depositata oltre il termine di decadenza di sei mesi”;
considerato che il Collegio esclude sussistere evidenza decisoria.
P.Q.M.
rimette il processo alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021