Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.39591 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5446-2021 proposto da:

M.L., C.G., L.L., MA.PA., T.A., S.S., CO.RO.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ALUNNI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 264/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato l’11/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

CONSIDERATO

che il relatore ha formulato proposta nei termini seguenti: “ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Perugia, accogliendo l’opposizione di L.L., C.G., Co.Ro.Ca., Ma.Pa., M.L., S.S. e, liquidò a titolo d’indennizzo per la durata non ragionevole di un giudizio civile la somma di Euro 1.264,65, corrispondente al valore del giudizio presupposto maggiorato degli interessi (la medesima Corte in composizione monocratica non aveva incluso l’importo di Euro 64,65, corrispondente all’ammontare degli interessi) e condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della complessiva somma di Euro 1.104,00 per spese;

ritenuto che avverso la decisione gli interessati propongono ricorso sulla base di due censure e che il Ministero resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che la prima doglianza, con la quale si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, e dei DD.MM. nn. 55/2014 e 37/2018, per avere la Corte locale liquidato le spese in misura inferiore al minimo tabellare, appare manifestamente fondato, valendo quanto segue: a) questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);

b) la liquida Pone effettuata dalla Corte locale come sopra riportata si pone al di sotto dei limiti imposti dal d. m. n. 55 (da 1.100,01 a 3.200,00), tenuto conto del valore della causa contenziosa (tabella 12) – va precisato che l’accoglimento dell’opposizione investe di unico titolo la decisione collegiale recante condanna al pagamento di Euro1.264,65 – e dell’autorità giudiziaria che ha definito i procedimenti e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4 cit.);

considerato che la seconda doglianza con la quale i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 33 del 2014, art. 4, punto 2, nonché difetto di motivazione, per non avere il Giudice disposto l’aumento previsto dalla legge per il caso in cui l’avvocato assista più soggetti venti la medesima posizione, risulta del pari manifestamente fondata, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte, secondo il quale quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, prima parte, prefigura a carico del giudice l’onere di motivare, sia nell’evenienza in cui ritenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria (Se. 6, n. 461, 14101/ 2020, Rv. 656861)”;

considerato che il Collegio esclude sussistere evidenza decisoria.

P.Q.M.

rimette il processo alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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