Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.39595 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19288-2016 proposto da:

G.C., NELLA QUALITA’ DI CURATORE DEL FALLIMENTO DELL’IMPRESA GA.IG., elettivamente domiciliato in ROMA, V.G. AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DEMARTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GUGLIELMO MANENTI, FRANCESCO VINDIGNI;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA I DUE ABETI ARL, IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUGLISI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMBATTISTA SCHININA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 748/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

1. La cooperativa “I due abeti” proponeva domanda di recesso dal contratto di appalto per la realizzazione di ventiquattro appartamenti, contratto concluso con l’impresa Ga.Ca.Ig. e chiedeva che l’impresa convenuta fosse condannata al risarcimento del danno. L’impresa, costituendosi, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento del residuo.

Il Tribunale di Ragusa rigettava tutte le domande.

La Corte d’appello di Catania, innanzi alla quale la sentenza era stata impugnata, rigettava l’appello della cooperativa e accoglieva quello dell’impresa, limitatamente al pagamento degli oneri revisionali, pari a Euro 46.000.

La sentenza era impugnata per cassazione in via principale dalla cooperativa e in via incidentale dalla curatela dell’impresa nel frattempo fallita.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 17032/2012, ha rigettato il ricorso principale e ha invece accolto i primi tre motivi del ricorso incidentale dichiarando assorbito il quarto e inammissibile il quinto, rinviando la causa alla Corte d’appello di Catania.

La curatela dell’impresa Ga., nel frattempo fallita, ha riassunto il giudizio.

2. La Corte d’appello di Catania quale giudice di rinvio – con sentenza 9 maggio 2016, n. 748 – ha rigettato la domanda della curatela, ritenendola assolutamente generica sia in punto allegazione che prova.

Avverso la pronuncia ricorre per cassazione la curatela del fallimento dell’impresa.

L’intimata cooperativa non ha proposto difese.

Memoria è stata depositata dalla ricorrente.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, omessa esecuzione della regula iuris posta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17032/2012”: il giudice di rinvio ha illegittimamente circoscritto la propria indagine al profilo del mancato guadagno per effetto del recesso dal contratto d’appalto della cooperativa committente senza considerare le altre voci previste dall’art. 1671 c.c.

Il motivo è fondato. La Corte d’appello, dopo aver rilevato che la Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso incidentale per avere erroneamente negato il giudice d’appello il diritto dell’impresa Ga. all’indennità prevista dall’art. 1671 c.c., ha correttamente osservato che la Corte aveva demandato ad altra sezione della Corte d’appello di Catania di accertare il diritto al rimborso di spese, al pagamento di lavori eseguiti e al mancato guadagno per lavori non eseguiti a causa del recesso. Il giudice di rinvio ha poi, però, circoscritto il proprio accertamento alla componente del mancato guadagno per lavori non eseguiti, in quanto con l’iniziale domanda l’appaltatore aveva avanzato richiesta di pagamento del saldo, degli ulteriori compensi per revisione prezzi e lavori eseguiti in più, “oltre al pagamento dell’eventuale ulteriore guadagno ai sensi dell’art. 1671 c.c.”, in tal modo ancorando la richiesta ex art. 1671 c.c. alla sola voce del lucro cessante.

La limitazione della Corte d’appello è arbitraria: l’appaltatore aveva avanzato richiesta di pagamento di tutte e tre le voci previste dall’art. 1671 c.c., così che il finale richiamo dell’art. 1671 c.c. non può significare che la richiesta fosse limitata alla sola voce del lucro cessante.

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e con il quale la ricorrente auspica una nuova decisione sulle spese da parte di questa Corte, considerato l’esito finale della lite.

II. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania che deciderà la causa alla luce della precisazione sopra effettuata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 27 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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