LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 19602-2016 proposto da:
M.L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII 396, presso lo studio dell’avvocato Antonio Giuffrida, rappresentato e difeso dall’avvocato M.L.G.;
– ricorrente –
contro
N.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Di Pietralata 320 D/4, presso lo studio dell’avvocato Gigliola Mazza, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale G. Iannarelli;
– controricorrente –
avverso la sentenza N. 548/2016 della Corte d’appello di Bari, depositata il 04/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– M.L.G. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha dichiarato inammissibile il di lui gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia-Sezione distaccata di San Severo;
– egli aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto e notificatogli dal sig. N.M., in qualità di erede di N.A. per il pagamento di Euro 1.858,94, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di quota parte della metà delle spese processuali liquidate nella sentenza della Corte d’appello di Bari n. 69/1999 e poste a carico degli appellanti fra cui il M. e gli eredi di N.A., deceduto in corso di causa;
– il tribunale, per quanto ancora di interesse, aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo fondata sull’incompetenza per valore del tribunale a favore del giudice di pace nonché sull’infondatezza della pretesa creditoria;
– impugnata la decisione di prime cure, la corte barese ha ritenuto inammissibili i motivi del gravame osservando che con essi l’appellante si era limitato a riproporre le deduzioni e le ragioni svolte in prime cure;
– ha, inoltre, motivato la correttezza della decisione sull’eccezione di incompetenza per valore e ha evidenziato l’incontrovertibile qualità di erede dell’originario appellante N.A. in capo a N.M., così come la fondatezza dell’azione di regresso esercitata da quest’ultimo nei confronti del M.;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da M.L.G. con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso N.M.;
– entrambe la parti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si censura la statuizione di inammissibilità dell’appello ed il mezzo è articolato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, come violazione e falsa applicazione di legge, nullità della sentenza per violazione di norma processuale, in relazione agli artt. 112,132 e 342 c.p.c., art. 118 disp att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6;
– con il secondo motivo si censura la decisione adottata dalla corte territoriale relativamente al rigetto dell’eccezione di incompetenza per valore dell’adito tribunale in favore del giudice di pace ed articolata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, come violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli art. 10,14,112 e 132 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6;
– con il terzo motivo si censura la decisione della corte territoriale sulla ritenuta qualità di erede di N.A. assunta da N.M. ed articolata, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, come violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6;
– con il quarto motivo si censura la statuizione sulla fondatezza della natura solidale del debito e dell’azione di regresso intrapresa da N.M., articolata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, come violazione e falsa applicazione degli artt. 752,754,1292,1295 e art. 1314 c.c., artt. 110 e 115 c.p.c. ed art. 111 Cost., comma 6 nonché omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– il primo motivo è inammissibile;
– il ricorrente censura la statuizione di inammissibilità cui la corte territoriale è pervenuta sul rilievo che l’appello si è limitato a riproporre le deduzioni e le ragioni svolte in prime cure, senza indicare i concreti motivi per cui era richiesto il riesame delle specifiche statuizioni del tribunale, statuizioni che vengono richiamate nella stessa sentenza d’appello a mera conferma della puntualità delle risposte date dal primo giudice all’opposizione proposta dal M. e senza che ciò possa giustificare l’interesse della parte ad una loro autonoma impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 3840/2007);
– ebbeneia fronte di tale puntuale ratio decidendi, nemmeno con il ricorso in esame si è specificato quali erano le critiche mosse con il gravame e in tesi erroneamente dichiarate inammissibili dalla corte d’appello sicché la declaratoria di inammissibilità della censura appare inevitabile;
-l’inammissibilità della censura relativa alla pronuncia di l’inammissibilità degli altri tre motivi di ricorso, attinenti al merito della decisione di rigetto dell’opposizione;
– infatti, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale il giudice si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, ove lo stesso abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (cfr. Cass. Sez. Un. 3840/2007);
– in ragione dell’inammissibilità del ricorso e in applicazione della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater-, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara il ricorrente tenuto a rifondere le spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 1800,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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