LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18167-2016 proposto da:
M.A.M.M., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Pirenei 1, presso lo studio dell’avvocato Alfonso Gentile, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Luigi Azzena;
– ricorrente –
contro
C.G.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Dei Colli Portuensi 345, presso lo studio dell’avvocato Stefano Venditti, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Giacomo De Martini;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/2016 della Corte d’appello di Sassari, depositata il 12/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dalla relatrice Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– M.A.M.M. impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello che accogliendo l’impugnazione dell’originaria convenuta C.G.M. aveva disatteso la domanda di ripristino dei luoghi da essa proposta;
– in particolare, la signora M. aveva allegato che la signora C., proprietaria dell’appartamento posto al secondo piano del condominio ***** e confinante con il suo, aveva fatto aprire nella facciata condominiale un’ampia veduta, in luogo della preesistente parete in mattoni forati, priva delle autorizzazioni amministrative e condominiali e, pertanto, agiva in giudizio per ottenere il ripristino della facciata;
– nel giudizio si costituiva la C. eccependo di avere chiesto un accertamento di conformità dell’opera realizzata che, comunque, non alterava l’aspetto dell’edificio;
– il primo giudice accoglieva la domanda attorea inscrivendola nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1102 c.c. che, a prescindere da ogni rilievo amministrativo dell’opera, non possono comunque alterare il decoro architettonico;
– proposto gravame dalla convenuta soccombente, la corte d’appello riformava la decisione sulla scorta del carattere dinamico del concetto di decoro architettonico dell’edificio, che prescinde dal pregio artistico del fabbricato;
– inoltre, secondo la corte, perché ricorra l’alterazione del bene comune “decoro architettonico” l’intervento non deve solo alterare le linee architettoniche dell’edificio, ma deve riflettersi negativamente sull’aspetto armonico di esso;
– nel concreto, poi, la modifica per come era stata realizzata, all’interno della parete di mattoni forati frangisole, alla stessa altezza di altre finestre e con i colori del vetro di forma allungato, già costituente elemento del muro perimetrale, non era stata ritenuta costituire motivo di alterazione del decoro architettonico;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’originaria attrice M. con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la sig.ra C.;
– entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1102,1117,1120,1122 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e dell’art. 111 Cost.;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’error in iudicando per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. e l’error in procedendo per omessa pronuncia;
– con il terzo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’error in iudicando per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, nonché dell’art. 111 Cost., degli art. 1117 e 1122 c.c.;
– i tre motivi involgono tutti la ratio decidendi incentrata sulla definizione di decoro architettonico posta dal giudice d’appello a fondamento della decisione e possono essere esaminati congiuntamente;
– si tratta di censure infondate in quanto inidonee ad inficiare l’interpretazione delle norme svolta dal giudice d’appello ai fini della valutazione dell’insussistenza della ipotizzata lesione del decoro architettonico;
– la Corte ha precisato che la valutazione circa l’avvenuta alterazione del decoro architettonico costituisce oggetto dell’apprezzamento del giudice del merito che – se come avvenuto nella specie sulla scorta della sopra richiamata motivazione della sentenza d’appello – sia correttamente e congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 10350/2011);
– nel caso in esame la corte d’appello ha precisato, richiamando i precedenti di legittimità, che il complesso concetto di decoro architettonico deve essere inteso non solo in senso statico, e cioè riferito al solo momento originario della costruzione dell’edificio e alla conservazione delle line originarie, ma anche in senso dinamico, con riferimento alle modifiche ed innovazioni realizzate medio tempore e che non siano incorse nei limiti normativamente previsti;
– aggiunge la corte territoriale che detto concetto di decoro assume altresì rilevanza per tutti gli edifici e prescinde dal particolare pregio artistico del fabbricato; esso consente di ritenere lesiva l’innovazione che non solo alteri le linee architettoniche ma che anche si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso e determini, inoltre, un pregiudizio economico Cfr. Cass. 1748/2013; Cass. 10350/2011; 7625/2006).
– ebbene; l’applicazione di tale articolata nozione di decoro architettonico ha condotto la corte a concludere che per la posizione in cui la finestra in questione è stata realizzata, per il materiale impiegato nonché per l’assenza di pregiudizio agli altri condomini, l’opera realizzata non provoca alcuna alterazione di esso;
– si tratta, in definitiva, di un apprezzamento motivato ed esente da viziata applicazione di legge e pertanto il ricorso è rigettato;
– in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente è condannata alle spese nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 5300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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