LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14857/2016 R.G. proposto da F.L.A., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Di Ciollo, con domicilio eletto in Roma, Viale Germanico n. 172, presso l’avv. Pier Luigi Panici;
– ricorrente –
contro
P.A., E M.M., rappresentati e difesi dall’avv. Sisto Manzi, e dall’avv. Antonio Fargiorgio, con domicilio eletto in Roma, alla Via Dardanelli n. 23, presso l’avv. Stefano Greco;
– controricorrenti –
e R.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2504/2015, depositata in data 22.4.2015;
Udita la relazione svolta nella carriera di consiglio del 9.9.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ceroni Francesca, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
F.L.A. e R.M.A. hanno evocato in causa P.A. e M.M. dinanzi al tribunale di Roma, esponendo che, con atto del 29.9.2001, avevano alienato ai convenuti l’immobile sito in *****, ma che il prezzo di Lire 113.000.000, indicato nel rogito, non era stato mai versato, come dichiarato dallo stesso P. nella scrittura del 15.2.2002; che difatti, essendo il bene sottoposto a pignoramento, l’acquirente si era limitato a versare talune somme ai creditori, senza nulla corrispondere alle controparti.
Hanno chiesto di dichiarare la nullità o la simulazione della vendita e di disporre la restituzione dell’immobile, con risarcimento del danno da occupazione abusiva da liquidarsi in corso di causa.
Si è costituto P.A., eccependo l’infondatezza della domanda e proponendo riconvenzionale per la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al prezzo della vendita, con risarcimento del danno, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Esaurita la trattazione, il tribunale ha dichiarato la simulazione parziale del contratto, stabilendo che il prezzo effettivamente concordato era pari ad Euro 216.911,89; ha respinto ogni altra domanda, regolando le spese.
La pronuncia, impugnata da P.A., è stata parzialmente riformata dalla Corte capitolina, che ha dichiarato la simulazione della vendita nel punto in cui i contraenti avevano dato atto dell’integrale versamento del prezzo.
Secondo il giudice distrettuale, la domanda proposta dagli attori contenuta nelle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6 (fondata sull’assunto che il P., profittando dello stato di bisogno dei venditori, consapevole che il bene aveva un valore superiore ad Euro 350.000,00, li avesse indotti a trasferire l’immobile senza corrispondere il prezzo), era diversa da quella proposta nell’atto introduttivo su cui il tribunale aveva dichiarato espressamente di aver statuito e quindi la decisione appellata era stata assunta su una questione non rientrante nel thema decidendum proposto con la citazione di primo grado.
Per altro verso – ha evidenziato la Corte di merito – non poteva ritenersi che il maggior prezzo dichiarato dal P. nella scrittura del febbraio 2002 fosse quello effettivamente pattuito – poiché tale atto integrava una mera proposta non accettata dai venditori – né vi era prova che i contraenti avessero stabilito un prezzo diverso da quello risultante dal rogito.
In definitiva, “il tribunale avrebbe dovuto prendere espressa posizione sulla nuova domanda proposta dagli attori nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., qualificando la stessa non quale domanda di simulazione in relazione alla misura del prezzo pattuito, risultando simulato solo il riconoscimento dell’avvenuto pagamento del prezzo”. Rilevato che il P. aveva già versato ai creditori un importo di Euro 81.094,00, superiore al prezzo di vendita, pari ad Euro 58360,00 (Lire 113.000.000), la sentenza ha condannato gli appellati alla restituzione di Euro 22734,00, quale differenza tra il prezzo concordato e le somme corrisposte ai creditori, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di causa, in ragione dell’accoglimento sia della domanda principale, che della riconvenzionale.
La cassazione della sentenza è chiesta da F.L.A. con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.
P.A. e M.M. hanno depositato controricorso. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 10783 del 3.5.2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve dichiararsi la tempestività del ricorso.
La pronuncia impugnata è stata pubblicata in data 22.4.2016.
Successivamente, nella pendenza del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (considerata anche la sospensione feriale), R.M.A. è stata sottoposta ad amministrazione di sostegno, come da provvedimento pubblicato in data 4.5.2016, con attribuzione di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria in capo all’amministratore e con perdita della capacità della parte di stare in giudizio (cfr. provvedimento del tribunale di Latina del 4.5.2016).
Si è quindi in presenza di un evento interruttivo che è sopraggiunto dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (22.4.2015), con conseguente proroga del termine ex art. 327 c.p.c. di ulteriori sei mesi.
Il ricorso, notificato in data 6.6.2016, è – pertanto – ammissibile. Difatti, la proroga di sei mesi del termine lungo annuale per la proposizione delle impugnazioni prevista dall’art. 328 c.p.c., comma 3, in caso di verificazione negli ultimi sei mesi del suo decorso di uno degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c., opera “per tutte le parti”, essendo tempestiva l’impugnazione anche se – come nel caso in esame – proposta nei confronti di parte diversa da quella colpita dall’evento che ha determinato la proroga (Cass. 5208/1996).
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, mentre gli appellanti avevano censurato la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse accolto una domanda di simulazione relativa, pur essendo proposta un’azione di simulazione assoluta, la Corte d’appello – interpretando erroneamente il contenuto dei motivi di gravame – avrebbe ravvisato un vizio di ultra-petizione per aver la sentenza di primo grado accolto l’azione formulata dagli attori nelle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, statuendo su una questione ormai preclusa, in quanto non devoluta in appello.
Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
Gli attori F. e R., sostenendo che il prezzo di vendita dichiarato in contratto non era stato versato e che l’apparente trasferimento era volto esclusivamente a sottrarre il bene all’azione esecutiva dei creditori, avevano inteso ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia della vendita, instando, proprio su tale premessa – incompatibile con la semplice simulazione del prezzo – per la restituzione dell’immobile, di cui il P. aveva nel frattempo conseguito anche la disponibilità materiale.
Successivamente, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, avevano evidenziato come l’acquirente, profittando della loro particolare situazione di difficoltà, li avesse indotti a trasferirgli l’immobile consapevole del suo reale valore di mercato, deduzione che, secondo la Corte distrettuale, prospettava un thema decidendum del tutto diverso da quello iniziale, pur avendo il tribunale dichiarato di pronunciare sulla domanda contenuta nell’atto introduttivo.
Si era invece in presenza – secondo il giudice territoriale – di una domanda nuova, che non poteva essere qualificata come mera richiesta di accertamento della simulazione relativa del prezzo (cfr., sentenza pag. 5).
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che, benché il tribunale avesse dichiarato la simulazione del contratto solo limitatamente alla clausola prezzo, nessuna contestazione era stata sollevata in appello dagli attuali ricorrenti (sebbene avessero in realtà richiesto di ottenere la “retrocessione” dell’immobile e quindi di esserne riconosciuti titolari), avendo il solo acquirente impugnato la pronuncia, deducendo che il primo giudice era incorso in ultrapetizione per aver pronunciato su una domanda (simulazione relativa) diversa da quella proposta (simulazione assoluta).
Ciò che però più conta è che la Corte distrettuale, pur soffermandosi sul motivo di impugnazione vertente sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., non ha dichiarato inammissibile la domanda di simulazione del prezzo, ma l’ha respinta nei merito per carenza di prova dell’accordo simulatorio.
Si legge – difatti – nella pronuncia che gli attori “pur mantenendo ferma la domanda di simulazione, non sono erano stati in grado di provare quale fosse il prezzo dissimulato che le parti avevano stabilito, avendo gli attori stessi ammesso che la scrittura di cui al documento 4, datata 2.6.2002, contenente l’indicazione del prezzo dell’immobile in misura di Euro 420.000.000, era una proposta formulata dal convenuto che essi attori non avevano mai accettato, ritenendo il prezzo dell’immobile molto inferiore rispetto a quello di mercato”. D’altra parte che i contraenti non avessero raggiunto un accordo in ordine al prezzo reale dell’immobile è stato ritenuto evidente anche dal Tribunale, che ha disposto una c.t.u. al fine di stabilire il prezzo di mercato dell’immobile al momento della vendita” (cfr. sentenza, pag. 6).
In sostanza, la riforma in appello della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda di simulazione parziale del prezzo non sono dipesi dalla rilevazione di un vizio processuale (ultrapetizione) della decisione ad opera della Corte distrettuale, ma dalla ritenuta insussistenza della prova che le parti avessero concordato un prezzo diverso da quello dichiarato.
E difatti, nel disporre le restituzioni, i venditori sono stati condannati a versare la differenza tra il corrispettivo dichiarato nel rogito e l’importo che l’acquirente ha dimostrato di aver versato ai creditori, sul presupposto che fossero rimaste “intatte l’efficacia e la validità del contratto” (cfr., sentenza, pag. 6), fatta eccezione per la dichiarazione di quietanza, che è stata invece ritenuta simulata.
Ne discende che il ricorrente non ha ragione di dolersi della non corretta interpretazione del contenuto dei motivi di gravame e della circostanza che il giudice distrettuale abbia pronunciato su questioni processuali non devolutegli in appello, perché l’esame di tali profili non ha assunto rilievo ai fini della definizione della lite o sulla sorte della domanda di simulazione (anche assoluta, introdotta in primo grado), respinta all’esito del giudizio di merito.
3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, nonostante che in appello non fossero state riproposte le eccezioni concernenti l’ammontare del prezzo convenuto dalle parti (che, secondo il tribunale, era pari ad Euro 216.911,89), né eccepita la novità della domanda proposta nelle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, la Corte di appello si sia comunque pronunciata in merito, in violazione del giudicato interno.
La censura – che in parte ripropone questioni sovrapponibili a quelle oggetto del primo motivo – è inammissibile.
Riguardo all’asserita maturazione del giudicato interno sull’entità del prezzo della vendita, la censura è assertiva e del tutto carente di supporto argomentativo, risolvendosi nella mera trascrizione della motivazione della pronuncia di primo grado, senza alcuna specificazione di rilievi critici, con il necessario richiamo agli atti di causa.
In ogni caso, la sentenza ha anche chiarito che, nel formulare i motivi di appello, gli attuali resistenti avevano contestato la correttezza della prima pronuncia nel punto in cui aveva stabilito che il prezzo effettivamente concordato fosse pari a Lire 420.000.000, asserendo inoltre che il diverso importo dichiarato dal P. nella scrittura del giugno 2002 costituisse, in realtà, una mera proposta contrattuale mai accettata (cfr., sentenza, pag. 4).
Tale deduzione poneva specificamente in discussione proprio la possibilità di riconoscere – quale prezzo effettivo della compravendita – l’importo accertato dal tribunale, questione da ritenere comunque – devoluta all’esame del giudice di secondo grado e da questi legittimamente esaminata.
Quanto al giudicato di inammissibilità delle domande formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c., si è già detto che il loro esame non ha inciso sulle decisioni adottate in appello e pertanto il ricorrente non ha interesse a dolersene, essendosi in presenza di meri passaggi argomentativi della pronuncia, non influenti sull’esito della causa.
4. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 183 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Secondo il ricorrente, le deduzioni formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c. costituivano una mera specificazione dell’azione di nullità e di simulazione proposta ritualmente nell’atto introduttivo, avendo gli attori reiterato tali richieste anche nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c..
In ogni caso, la domanda di simulazione non era volta solo a far accertare che il prezzo non fosse stato pagato, ma anche a quantificare il suo esatto ammontare, così come aveva stabilito il tribunale, valutando correttamente le richieste degli attori.
Si assume infine che la dichiarazione del febbraio 2002, con cui il resistente aveva ammesso che il prezzo effettivamente pattuito era pari ad Euro 216.911,89, costituisse una valida prova della simulazione, non occorrendo la prova scritta del prezzo effettivo.
La censura è inammissibile.
Occorre ribadire che la domanda simulazione del prezzo è stata ritenuta infondata nei merito e non già in virtù di un preteso error in precedendo in cui sarebbe incorso il tribunale (per aver accolto un’azione diversa da quella proposta o per aver ritenuto ammissibile una domanda tardiva, perché proposta solo nelle memorie ex art. 183 c.p.c.). Invero – secondo il giudice distrettuale – gli attori non erano stati in grado di provare quale fosse il prezzo dissimulato: lo stesso documento 4, datata 2.6.2002, contenente l’indicazione del prezzo in misura pari a Lire 420.000.000, costituiva una mera proposta del convenuto, rimasta priva di riscontro.
Quindi, le eccezioni – specie di natura processuale – riproposte in questa sede non sono pertinenti.
La tesi del ricorrente circa il fatto che la domanda fosse diretta anche ad ottenere la corretta quantificazione del corrispettivo del trasferimento (sì da diversi ritenere proposta sin dall’inizio anche una domanda di simulazione reiativamente alla clausola prezzo) non coglie nuovamente nei segno non confrontandosi con il convincimento espresso dal giudice distrettuale, secondo cui non era stata acquisita alcuna prova che le parti avessero concordato un corrispettivo diverso e maggiore di quello dichiarato in contratto. Quanto al fatto che la simulazione del prezzo non dovesse esser provata necessariamente per iscritto, la tesi sostenuta in ricorso, oltre a porsi in contrasto con il contrario insegnamento di questa Corte (Cass. 3234/2015; Cass. S.U. 7246/2007), non tiene conto del fatto che il giudice distrettuale si è limitato ad interpretare il contenuto della dichiarazione dei giugno 2002, senza ravvisare un vizio di forma dell’accordo simulatorio, avendo negato il suo stesso perfezionamento mediante un rituale scambio tra proposta ed accettazione.
Il ricorso è – per tali ragioni – inammissibile, con regolazione in dispositivo delle spese processuali.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5,000,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura dei 15%;
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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