LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28749-2020 proposto da:
O.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Elena Veneroni per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso il decreto n. 6279/2020 del Tribunale di Milano, depositato il 03/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, O.B., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese alla ricerca di condizioni economiche migliori e di esser andato insieme allo zio prima a ***** e poi in Libia, dove aveva subiva violenze e lesioni mentre era incarcerato. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della Nigeria, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza; non ha riscontrato, inoltre, profili di vulnerabilità in capo al ricorrente né ha considerato la documentazione depositata dal richiedente idonea a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.
2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione O.B., svolgendo due motivi. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
4. I motivi sono così rubricati: “1. Evidente contradditorietà della motivazione in punto di credibilità del ricorrente”; “2. Difetto di motivazione in religione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, al D.Lgs n. 23 del 2008, art. 2, degli artt. 2 e 3 CEDU; violazione dei parametri normativi relativi alla concessione della protezione sussidiaria. Motivazione apparente. Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, degli artt. 2 e 10 Cost., dell’art. 8CEDU. Motivazione apparente in relazione alla domanda residuale di protezione umanitaria”.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
5.1. Il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale sub specie dei vizi di violazione di legge e di motivazione apparente, senza specificamente confrontarsi con le argomentazioni svolte nel decreto impugnato e sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. 8053/2014 e Cass. 3340/2019). Neppure il ricorrente riporta quale sia stata la ricostruzione della vicenda personale allegata nel giudizio di merito e non censura specificamente l’affermazione di cui al decreto impugnato secondo cui la sua fuga dalla Nigeria era avvenuta per ragioni economiche, dato, peraltro, che inizialmente riferiva di essere fuggito per trovare condizioni di vita migliori (decreto impugnato, pagg. 2 e 5). Il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto in ogni caso inattendibili i fatti narrati dal richiedente, rilevando incongruenze e contraddittorietà del suo racconto (decreto impugnato, pag. 5). Inoltre il Tribunale ha esposto le ragioni della mancata audizione del richiedente (pag.3 decreto impugnato), rilevando che nel ricorso non erano stati introdotti ulteriori temi d’indagine o allegati fatti nuovi, rispetto alle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale.
Il richiedente si duole, genericamente, dell’omesso svolgimento di indagine istruttoria ufficiosa e della sua mancata audizione, senza la puntuale indicazione dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta (Cass. 25312/2020). Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. cit., art. 14, lett. a) e b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 6503/2014; Cass. 16275/2018; Cass. 16925/2018 e Cass. 14283/2019).
5.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 32064/2018 e Cass. 30105/2018).
Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti qualificate di conoscenza (decreto impugnato, pag. 8), ha analizzato la situazione politica del Paese (Nigeria – Edo State) ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente. Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. 899/2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate nel decreto impugnato.
5.3. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Tanto premesso, il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, nonché censurando la valutazione comparativa effettuata dal Tribunale tra la sua situazione in Italia e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione (pag. 9 e 10 decreto impugnato) nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019), ha ritenuto non dimostrato l’effettivo radicamento del richiedente in Italia, pur considerando le attività formative e di lavoro allegate e dimostrate, ed ha escluso la sussistenza in concreto di profili di vulnerabilità, esaminando anche la documentazione medica prodotta. La doglianza si risolve, pertanto, anche in un’inammissibile richiesta di riesame del merito.
Infine la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021