Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3963 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24686/2019 proposto da:

Y.O., rappresentato e difeso dall’avv.to ANTONIO BERTOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 10 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da Y.O., cittadino dell'*****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale evidenziava che il richiedente aveva raccontato di essere originario della regione di Cernivtsi, di appartenere al gruppo etnico Moldavo, di avere la laurea in ingegneria. I motivi che lo avevano indotto a lasciare il paese di origine riguardavano la convocazione per la chiamata alle armi cui egli si era sottratto. Egli, pertanto, temeva in caso di rientro nel paese d’origine di essere nuovamente chiamato alle armi e di ricevere delle sanzioni per il fatto di essersi sottratto al servizio militare.

Il Tribunale preliminarmente rilevava che non era necessario procedere a rinnovare il colloquio personale con il ricorrente, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e non erano stati introdotti dalla difesa ulteriori temi di indagine o fatti nuovi.

Il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, del tutto implausibile e priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto. Peraltro, pur volendo dare credito alla vicenda narrata, la stessa difettava del necessario presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato in caso di diserzione dal servizio militare e di obiezione di coscienza. Il richiedente, infatti, non aveva addotto motivazioni ideologiche, morali e religiose ma soltanto il timore di perdere la vita. Peraltro, il servizio militare in Ucraina era volontario sin dal 2015. I fatti non integravano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nè con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nè di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali l’Ucraina non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non essendo stata nè allegata nè dimostrata alcuna di quelle situazioni di vulnerabilità anche temporanea tali da legittimare la richiesta della protezione umanitaria. Il contratto di lavoro scaduto il 30 settembre 2018 non comprovava alcun radicamento in Italia.

3. Y.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

5. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle proprie richieste.

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni dell’istante.

La censura attiene alla violazione dei criteri di interpretazione del racconto del richiedente asilo e della violazione del dovere di cooperazione da parte dell’autorità competente. Il racconto era circostanziato le informazioni erano coerenti e plausibili e supportate anche da quelle provenienti dallo Stato ucraino.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla genericità e inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente, anche tenuto conto della mancanza di prova della chiamata alle armi nonostante dallo stesso racconto risultasse che al richiedente erano state notificate numerose cartoline di precetto.

Di conseguenza, l’assunto del ricorrente secondo cui aveva posto in essere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda risulta del tutto privo di riscontro.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/83 integralmente ripreso dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 7, lett. e) e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente è renitente alla leva e rientra in un gruppo sociale ricompreso nelle linee guida di protezione internazionale. La Corte di giustizia ha precisato che il rifiuto a prestare il servizio militare deve costituire il mezzo per evitare di partecipare a crimini di guerra e che è necessario ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza solo qualora tale procedura esista. In Ucraina l’obiezione di coscienza esiste solo per taluni gruppi religiosi registrati.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il rigetto della censura relativa alla valutazione di inattendibilità del racconto rende inammissibile quella avente ad oggetto la motivazione sulla renitenza alla leva. La prima ratio decidendi, infatti, è di per sè idonea a sostenere la decisione di non riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e, dunque, la doglianza relativa alle ragioni del rifiuto di prestare il servizio militare in Ucraina non può essere scrutinata.

Trova applicazione il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta inammissibilità (o infondatezza) delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass., Sez. 3^, 14 febbraio 2012, n. 2108).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: annullamento del decreto per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La censura attiene alla situazione sociopolitica dell’Ucraina che è un paese in guerra e che si caratterizza per la violenza reiterata e la violazione dei diritti umani con reclutamento forzato.

3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale dell’Ucraina, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

Il Tribunale di Milano ha fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che l’Ucraina non sia una zona rientrante tra quelle di cui del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali della Ucraina, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente si limita a dedurre genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo al non aver tenuto conto della situazione generale del paese di origine.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, T.U. immigrazione.

La censura attiene alla sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sussisterebbe in capo al ricorrente la vulnerabilità sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

4.1 Il quarto motivo di ricorso è, del pari, inammissibile.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, l’esistenza di una situazione di integrazione oltre che di una situazione di particolare vulnerabilità.

All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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