Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.39639 del 13/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17244/2020 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Dei Consoli n. 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso del cittadino ***** A.L. (nato a *****, ***** il ***** e vissuto sempre a *****) il quale aveva invocato la protezione internazionale, o in subordine umanitaria, poiché, essendo ***** ed essendosi unito ad una ragazza *****, Ak.Sa., era stato ferocemente osteggiato dalla propria famiglia (anche per l’accusa di avvelenamento del padre rivoltagli dalla matrigna), tanto da essere costretto a fuggire con la compagna, dalla quale ha avuto due figli, K. (nato in *****) e B. (nato in *****).

2. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 14, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché vizio di motivazione, avuto riguardo alla valutazione di non credibilità soggettiva del richiedente (ritenuta stereotipata e apodittica oltre che non giustificata dalle dichiarazioni effettivamente rese) e al travisamento delle fonti di informazione acquisite sulla situazione interna alla *****, con particolare riferimento alle relazioni interreligiose.

2.2. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, dell’art. 10 Cost. e dell’art. 3CEDU, oltre al vizio di motivazione, con particolare riguardo alla tutela della vita familiare e al diritto ad una esistenza dignitosa, tenuto conto che lo stesso tribunale ha dato atto della prova fornita di uno stabile rapporto di lavoro.

3. In via pregiudiziale si rileva che le Sezioni Unite di questa Corte si sono di recente pronunciate sul disposto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – stabilendo che tale disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Secondo le stesse Sezioni unite, tale interpretazione della portata precettiva della norma risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177).

3.1. Di conseguenza, il difensore è tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, eventualmente anche con la stessa sottoscrizione riferita all’autenticità della firma del ricorrente. Al contrario, nel caso di specie l’autentica del difensore è inequivocabilmente riferita alla sola sottoscrizione del conferente, non anche alla data ivi apposta.

4. Tuttavia, con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 17970 del 23/06/2021 è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni unite, “per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE, con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p. 2 della medesima Carta, nonché artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU”.

5. La sollevata questione di legittimità costituzionale assume rilievo decisivo per la definizione della lite, con la conseguenza che la trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Consulta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472