LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10275/2020 proposto da:
T.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Manuela Agnitelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 606/19, depositata il 2 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 606 del 2019 depositata il 2 ottobre 2019 nella causa iscritta al numero di registro 621 del 2018 la Corte d’appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da T.A., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa il 4 giugno 2018 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.
2. Il richiedente proveniva dal *****, rendeva noto di aver dovuto lasciare la propria moglie e i quattro figli nel proprio Paese di origine a seguito di litigi con i fratellastri che lo maltrattavano e accusavano di essere mandante di un’aggressione, dichiarazioni ritenuti dal giudice d’appello non attendibili e comunque irrilevanti perché costituenti fatti non persecutori né rilevanti ai fini della protezione umanitaria.
3. Propone ricorso il richiedente affidato a quattro motivi mentre il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
4. Non è stato reperito il fascicolo d’ufficio e, in particolare, la procura speciale per proporre ricorso per Cassazione, il cui difetto è causa di inammissibilità dello stesso; ritenuto necessario rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire alla Cancelleria la ricerca del fascicolo d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per la ricerca del fascicolo d’ufficio.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021