Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.39642 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 27815/2020 proposto da Y.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanbattista Scordamaglia, del foro di Crotone;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. (*****), rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso il decreto n. 1903/20, depositato in data 14 settembre 2020, del tribunale di Catanzaro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 14 settembre 2020, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alla istanza reiterata avanzata da Y.M., nato a ***** (*****) il *****, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il tribunale respingeva la domanda reiterata evidenziando che nel caso in esame il ricorrente aveva addotto, come elementi di novità rispetto alla precedente domanda, l’intervenuta integrazione lavorativa nonché alcuni documenti inviati dal ***** e tradotti dall’interprete della Commissione. Tali documenti, secondo il tribunale, non erano però rilevanti ai fini della definizione concreta della situazione dell’istante, attestando semmai la situazione vissuta dal fratello e relativa alla falsa accusa di aver intrattenuto rapporti sessuali con una donna; come pure la documentazione medica risultava generica e priva di alcuna specificazione.

Quanto al profilo dell’integrazione sociale, il tribunale osservava che innanzitutto il mero svolgimento di una prestazione lavorativa non era di per sé espressivo del raggiungimento di un livello di integrazione sociale, postulando quest’ultima anche un radicamento effettivo nel territorio italiano; inoltre evidenziava che l’integrazione sociale non è in ogni caso da sola sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Averso tale decreto Y.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato una memoria al solo dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita all’Avv. Giovanbattista Scordamaglia.

1.1. il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

1.2. Con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 17970, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, della direttiva 2013/32/UE, nonché agli artt. 18, 19, e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, cit., nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

2. La causa deve essere pertanto rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessa dalla predetta ordinanza interlocutoria.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 17970 del 2021.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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