Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.39643 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 2576/2015 proposto da:

Italfondiario s.p.a., quale mandataria della Banco di Napoli s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Domenico Gaudiello, che la rappresenta e difende, per procura speciale estesa in calce alla memoria depositata il 8 febbraio 2018;

– ricorrente –

contro

Curatela del fallimento della ***** s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Daniele Umberto Santosuosso, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Piscitello, per procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto cron. 1189/2014 del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 dal consigliere Dott. Marco Vannucci.

OSSERVATO che i difensori con procura delle parti hanno depositato memoria, da essi sottoscritta, con cui hanno, congiuntamente, chiesto un rinvio della trattazione del ricorso, “essendo pendenti, ed in via di conclusione, trattative per un bonario componimento della vertenza”;

che tale istanza è sostanzialmente equiparabile a quella di sospensione concordata del giudizio di merito, di cui all’art. 296 c.p.c., analogicamente applicabile al giudizio di cassazione; con conseguente imputabilità alle parti della durata del giudizio di cassazione (in questo senso cfr., Cass., n. 3568 del 2018);

che non vi sono dunque motivi per disattendere tale istanza.

PQM

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo, invitando le parti a comunicare l’avvenuta transazione con deposito di rinuncia al ricorso ovvero, in caso contrario, a sollecitare la fissazione di una nuova adunanza camerale.

Dispone in ogni caso che, decorsi tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, si proceda alla fissazione della trattazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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