Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39644 del 13/12/2021

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19049-2015 proposto da:

F.E.J.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato DINO DEI ROSSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

C.N. R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3605/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2015 R.G.N. 2771/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

PREMESSO che il Tribunale di Roma, integralmente accogliendo le domande proposte da F.E.J.E. nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha dichiarato, con le conseguenti pronunce di condanna, il diritto della stessa ad ottenere la stabilizzazione L. 27 dicembre 2006, n. 296, ex art. 1, comma 519, con il profilo di “Dirigente Tecnologo” (1 livello), anziché di “Tecnologo” (3 livello) con il quale era stata inquadrata; nonché il diritto della ricorrente ad ottenere il computo, ai fini dell’anzianità di servizio, dell’attività prestata per il C.N. R. con contratto a tempo determinato nel periodo dal 15 dicembre 2005 al 31 gennaio 2010;

– che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3605/2015, pubblicata il 29 aprile 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di inquadramento nel profilo di “Dirigente Tecnologo” (1 livello), osservando che: a) nella stabilizzazione la deroga alle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito del possesso degli altri titoli per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche previste dai sistemi di classificazione; b) la dipendente, al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, non era in possesso del requisito dei dodici anni di specifica esperienza richiesto dal D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 per l’accesso al superiore profilo professionale; c) gli atti di gestione del rapporto, nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato, con la conseguenza che ben può la P.A. non ritenersi in alcun modo vincolata da un proprio atto, ove lo stesso risulti in contrasto con una norma imperativa, ciò equivalendo alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato in quanto nullo e, pertanto, inefficace;

– che la Corte di appello ha invece confermato la pronuncia di primo grado, là dove aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi computata, ai fini della ricostruzione della carriera e degli scatti stipendiali, l’intera anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente, alla stregua degli esiti cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia nell’interpretazione della Direttiva 1999/70/CE;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la F., con quattro motivi;

– che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo;

– che la ricorrente ha depositato altresì memoria.

RILEVATO

che con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-quinquies la dipendente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, procedere all’annullamento del bando di selezione, che era stata indetta per il profilo di “Dirigente Tecnologo”, e degli atti successivi e conseguenti (approvazione dell’atto finale di selezione), con la conseguenza che, non avendolo disposto, i medesimi atti erano pienamente legittimi ed efficaci;

– che con il secondo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere la Corte di appello di Roma esaminato il contenuto del bando, che non prevedeva il requisito di ammissione dei dodici anni di esperienza professionale;

– che con i restanti (entrambi subordinati) motivi del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519: con il terzo, censurandosi la sentenza impugnata per non avere considerato che tale disposizione (al pari del bando, che ad essa si era conformato) non richiedeva il possesso di un determinato periodo (dodici anni) di specifica esperienza professionale e che la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte in tema di procedure di stabilizzazione non poteva ad esso venire estesa in quanto relativa al solo possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche; con il quarto, censurandosi la sentenza nella parte in cui aveva rilevato che la F. non avrebbe potuto argomentare a sostegno della propria domanda dal fatto che con il contratto a tempo determinato del 15 dicembre 2005 il C.N. R. le aveva riconosciuto una retribuzione annua lorda equiparata a quella prevista per il profilo di “Dirigente Tecnologo”, posto che la disposizione in esame aveva previsto la stabilizzazione a favore del personale in servizio a tempo determinato a prescindere che esso fosse inquadrato giuridicamente, oppure solo economicamente, in una determinata qualifica o profilo;

– che con il proprio ricorso (incidentale) il C.N. R. si duole del riconoscimento dell’anzianità pregressa derivante dall’attività lavorativa prestata nelle forme del contratto a tempo determinato, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, del D.Lgs. n. 213 del 2009, art. 5 e della clausola n. 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999: in particolare, la Corte di appello, pur avendo fatto riferimento alle “ragioni oggettive”, che secondo la clausola n. 4 (punto 1) giustificano un diverso trattamento, aveva aprioristicamente affermato l’unicità del rapporto intercorso tra la F. e il Consiglio, sulla base della semplice considerazione che l’attività a tempo determinato era stata svolta a favore dello stesso ente e senza valutare che i due rapporti (a termine e a tempo indeterminato) avevano avuto natura del tutto diversa;

osservato:

che il primo motivo del ricorso principale è infondato;

– che la Corte di appello si è invero attenuta al consolidato principio di diritto, per il quale nel lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo gli stessi parametri, sicché l’atto con cui la P.A. revochi un’assunzione con contratto a tempo indeterminato sul presupposto dell’annullamento della procedura concorsuale equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non è configurabile l’esercizio di un potere di autotutela in capo all’Amministrazione datrice di lavoro (Cass. n. 19626/2015; conforme n. 8328/2010);

– che il secondo motivo resta assorbito, non avendo il contenuto del bando (e, in particolare, la mancanza in esso del riferimento al requisito dei dodici anni di esperienza professionale) natura decisiva per il giudizio, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale;

– che il terzo motivo è infondato;

– che le Sezioni Unite hanno ripetutamente inquadrato la procedura di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, nel senso che i processi di stabilizzazione, diretti ad eliminare il precariato creatosi presso le amministrazioni pubbliche, sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto dell’assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive che ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell’ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale” (Sez. U n. 19166/2017; conforme n. 1778/2011);

– che di tale principio la sentenza di appello ha fatto esatta e condivisibile applicazione, osservando come esso rilevi anche nelle ipotesi in cui – come la presente – siano in discussione requisiti diversi dal titolo di studio, poiché se la deroga, che la procedura di stabilizzazione configura rispetto alle normali procedure di assunzione, è rappresentata dall’essere “riservata” e non aperta, è logico corollario di essa che l’instaurazione del rapporto di impiego debba avvenire nell’osservanza di tutte le condizioni previste per l’accesso allo stesso dall’esterno;

– che il quarto motivo resta assorbito nelle considerazioni che precedono;

– che il ricorso incidentale è infondato;

– che la valutazione critica della clausola n. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE richiede, secondo una ormai pluriennale e costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, l’apprezzamento della ricorrenza di situazioni lavorative a tempo determinato e indeterminato tra loro comparabili ma trattate diversamente e la verifica circa il ricorrere di ragioni oggettive tali da giustificare il diverso trattamento;

– che la valutazione sulla “comparabilità” ha il fine di “valutare se i lavoratori esercitino un lavoro identico o simile” e cioè “occorre stabilire, in conformità alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali lavoratori si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr., da ultimo, Corte di Giustizia 20 giugno 2019, Ustariz Arostegui, punto 34, oltre ai precedenti già diffusamente richiamati nella sentenza di appello);

– che su tali premesse la Corte ha rilevato come, nel caso di specie, il C.N. R. avesse unicamente dedotto la “novità” del rapporto a tempo indeterminato rispetto al precedente e la eccezionalità della procedura di stabilizzazione, mentre nulla aveva dedotto sulle modalità di svolgimento della prestazione (le sole che, secondo la giurisprudenza comunitaria richiamata, avrebbero potuto giustificare il mancato riconoscimento dell’anzianità: cfr. sentenza, p. 12, penultimo capoverso): accertamento, questo, al quale il ricorrente incidentale oppone considerazioni generiche e comunque non direttamente pertinenti in relazione all’indagine richiesta dalla pronuncia da ultimo citata della Corte UE (punto 40), così da rimanere esente da censura;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso principale deve essere respinto;

– che deve essere egualmente respinto il ricorso incidentale;

– che deve dichiararsi la compensazione per intero fra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale; respinge altresì il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472