LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6813-2020 proposto da:
D.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2144/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/11/2019 R.G.N. 741/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da D.S., originario del *****, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio ha premesso che “la situazione che avrebbe indotto il D. a lasciare il ***** – anche ad ammettere l’attendibilità del racconto: una partenza definitiva e repentina dal paese di origine non appare proporzionata rispetto alla generica paura di essere arrestato per avere preso parte ad una manifestazione in cui si erano verificati dei disordini e a seguito della quale la polizia aveva arrestato presidenti delle associazioni che vi avevano aderito – non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi in cui la legge e la giurisprudenza prevedono il riconoscimento di una forma di protezione internazionale”; avuto poi specifico riguardo al permesso di soggiorno per motivi umanitari, la Corte ha ritenuto che “non risultano allegate specifiche e rilevanti circostanze eventualmente tali da comportare il rilascio” del permesso richiesto, atteso che anche l’inserimento lavorativo addotto dal richiedente “non potrebbe valere come elemento da solo idoneo a fondare la protezione umanitaria”, né sarebbe stata allegata “la esistenza in ***** e in particolare nella regione di origine di una situazione di emergenza sanitaria o alimentare tale da non offrire al richiedente alcuna garanzia di vita nel caso di rientro”;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con unico articolato motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. con l’unico mezzo di gravame si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 2; del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3; si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, considerando “isolatamente, da un lato il livello di integrazione del ricorrente e, dall’altro, il contesto di provenienza dello stesso”; si lamenta l’insanabile contraddittorietà di una motivazione che prima riconosce, sulla base delle fonti internazionali esaminate a proposito del *****, la preoccupazione per la condizione di sovraffollamento della popolazione carceraria ed il numero elevato di detenuti in attesa di giudizio nonché l’esistenza di una pratica di arresti allegali, “soprattutto in occasione delle competizioni elettorali e con finalità politiche”, e poi nega la sussistenza di fattori di vulnerabilità nel richiedente, sebbene questi sia fuggito dal ***** proprio per sfuggire all’arresto in conseguenza della partecipazione ad una manifestazione; si censura la sentenza impugnata per aver trascurato che l’istante ha dimostrato una forte volontà di integrazione avendo appreso la lingua italiana e risultando impiegato, sin dal 2018, presso un’azienda agricola con le mansioni di operaio;
2. il motivo è fondato per quanto segue;
in materia di protezione umanitaria le Sezioni unite di questa Corte innanzitutto (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (indirizzo inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019);
successivamente le Sezioni unite (Cass. SS.UU. n. 24413 del 2021) hanno precisato che, ai fini di detta valutazione comparativa, occorre attribuire alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno;
e’ stato ulteriormente specificato che, ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa; detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima (v. Cass. n. 5022 del 2021 e Cass. n. 15961 del 2021);
ad avviso del Collegio la Corte territoriale non ha proceduto a siffatta adeguata comparazione: da un lato ha minimizzato, sino al punto da considerarlo – sostanzialmente irrilevante, l’aspetto della integrazione effettiva del richiedente in Italia, che costituisce invece uno dei due termini dalla comparazione; dall’altro lato, pur non avendo negato in radice l’attendibilità del racconto del D. ed avendo riscontrato nel sistema giudiziario ***** la pratica di “arresti senza mandato”, ha tratto conclusioni disancorate dalle informazioni assunte e del tutto incoerenti rispetto alle premesse (cfr. Cass. n. 15068 del 2021) in punto di protezione umanitaria, atteso che per essa “integra una condizione di vulnerabilità soggettiva dei richiedente la violazione, nel paese di origine, di diritti umani fondamentali quali il diritto di difesa ed il diritto alla libertà personale” (in termini: Cass. n. 198 del 2021); quando invece avrebbe dovuto verificare se il rientro in ***** potesse realizzare o meno l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio avuto riguardo all’aspetto evidenziato dalla vicenda personale dell’istante (da ultimo: Cass. n. 262 del 2021), in ragionata comparazione con il livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, per valutare se il rientro rendesse probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 Convenzione EDU;
3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei sensi espressi dalla presente motivazione, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021