LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6707-2020 proposto da:
U.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1363/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 106/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 25 giugno 2019, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame di U.A., cittadino *****, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva il racconto del richiedente (che aveva riferito “di essere fuggito a seguito di un’indagine della polizia a suo carico che gestiva un locale dove si vendevano alcoolici e si prostituivano ragazze” oltre che di “avere paura di essere ucciso dai talebani”) “apodittico, non credibile e comunque estraneo in fatto ad ogni presupposto in materia di protezione internazionale”, tale da precludergli, anche in riferimento all’accertamento delle condizioni generali, politiche, economiche e sociali del *****, con particolare attenzione degli attentati terroristici segnatamente nella zona di sua provenienza (*****) non integranti una condizione di violenza indiscriminata, l’accoglibilità delle domande di riconoscimento di protezione sussidiaria, né umanitaria, in difetto di allegazione di alcuna concreta condizione di vulnerabilità;
3. con atto notificato il 27 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, per motivazione assolutamente generica nel mancato esame della documentazione prodotta a corredo del racconto della vicenda del richiedente (primo motivo);
2. esso è fondato;
3. la Corte territoriale, nel riferire lacunosamente la vicenda (al terz’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), ha reso una motivazione apparente (al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza): ed essa ricorre quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819;
4. il ricorrente deduce poi violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, per l’inosservanza dei criteri di esame della propria credibilità, genericamente contestata senza neppure un adeguato esame della vicenda, circostanziata e documentata in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, avendo la Corte d’appello rifiutata la nuova audizione richiesta sul presupposto dell’avere egli avuto la possibilità di riferire alla Commissione “ogni circostanza utile, illustrando… con chiarezza le ragioni del suo espatrio”, salvo poi ritenere il racconto “apodittico, non credibile e comunque estraneo in fatto ad ogni presupposto in materia di protezione internazionale”, omettendo ogni approfondimento (non seriamente svolto in base alla generica illustrazione delle condizioni generali, politiche, economiche e sociali del *****) specificamente mirato sulle obiettive condizioni del ***** a riguardo della vicenda narrata (secondo motivo);
5. anch’esso è fondato;
6. in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 9 luglio 2020, n. 14674); non potendo la prognosi negativa in ordine alla credibilità del richiedente essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, sia trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); né le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo comportando necessariamente, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 2014, n. 15782; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 21 giugno 2021, n. 17599); senza che tale attenuazione dell’onere probatorio escluda, tuttavia, che il richiedente debba produrre ogni ragionevole sforzo per circostanziare il proprio racconto, atteso che, in caso contrario, la genericità della narrazione esclude la necessità e la possibilità di ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito (Cass. 3 agosto 2021, n. 22196) 6.1. nel caso di specie, la Corte territoriale, limitatasi a rendere il racconto all’essere il richiedente “fuggito a seguito di un’indagine della polizia a suo carico che gestiva un locale dove si vendevano alcoolici e si prostituivano ragazze” e di “avere paura di essere ucciso dai talebani” (terz’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), lo ha sostanzialmente ignorato nella sua articolata e circostanziata formulazione (di abbandono del Paese dal richiedente nel settembre 2011, a causa di persecuzioni subite sia da parte di un gruppo terroristico sia dall’Autorità Statale, per essere proprietario di un locale dove si vendevano alcoolici e si prostituivano ragazze in violazione dei principi della religione musulmana, per tale ragione attaccato da affiliati del gruppo sunnita ***** l’1 settembre 2011, che ne uccidevano il fratello e due camerieri: con segnalazione della vicenda alla polizia, che sequestrava i superalcoolici ed arrestava le ragazze, con evidenti conseguenze giudiziarie per il predetto), adeguatamente riportato dal ricorrente nella sua esposizione tanto in atto d’appello (ultimo capoverso di pg. 2 del ricorso), tanto nell’audizione alla Commissione Territoriale, anche in risposta alle domande rivoltegli a chiarimento (al penultimo capoverso di pg. 4 del ricorso);
6.2. essa ha altresì omesso ogni pur doveroso accertamento officioso in merito alla situazione individuale ed alle circostanze personali del richiedente, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 4 gennaio 2021, n. 10);
7. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 14, comma 1, lett. b), per la mancata considerazione della degradata condizione carceraria ***** e degli abusi delle forze di polizia fino alla tortura, come documentato anche dal “Report on Human Rights Practices” sul *****, reso dal Dipartimento di Stato Usa in data 3 marzo 2017, nonché dell’associazione terroristica ***** (*****), responsabile delle minacce violente nei propri confronti e del successivo attacco al suo ristorante nel quale erano uccisi il proprio fratello e due camerieri, quale soggetto non statuale nei cui confronti le autorità pubbliche non possono o non vogliono fornire protezione (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, lett. c): come risultante dal report di Amnesty International 2016/17 specificamente illustrato, così da essere esposto in caso di rimpatrio alle conseguenze previste dalla norma denunciata (terzo motivo);
8. esso pure è fondato;
9. è indubbio che il giudice della domanda di protezione internazionale abbia un tale obbligo di cooperazione istruttoria, per l’equiparazione, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, delle situazioni di persecuzione o danno grave di cui siano responsabili lo Stato ovvero i partiti o le organizzazioni che lo controllino a quelle determinate da soggetti non statuali, nel caso in cui l’organizzazione statuale o le organizzazioni internazionali non possano o vogliano fornire protezione (Cass. 30 agosto 2019, n. 21883; Cass. 15 gennaio 2020, n. 45): nel caso di specie, rappresentati dall’organizzazione terroristica ***** (*****), come risultante dal report di Amnesty International 2016/17 sulle violazioni dei diritti umani commesse dai gruppi armati (a pgg. 11 e 12 del ricorso);
9.1. la Corte d’appello non ha ad esso assolto, essendosi limitata ad una generica illustrazione della condizione generale del ***** e così pure della zona di provenienza del richiedente, in base a fonti non ufficiali o, qualora ufficiali, non specificamente indicate (dall’ultimo capoverso di pg. 5 al primo periodo di pg. 11 della sentenza): dovendo invece esso consistere nell’acquisizione di fonti, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa (cd. COI, ossia Country of Origin Information), aggiornate al momento della decisione (o ad esso prossimo) e pertinenti (Cass. 30 ottobre 2020, n. 23999), aventi una tale ufficialità (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701), o comunque accreditate per la provenienza dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (come Amnesty International e Medici senza frontiere: Cass. 30 giugno 2020, n. 13253); inoltre, chiaramente specificate del loro contenuto, senza ricorrere a formule stereotipate del tutto avulse dalla situazione concretamente accertata (Cass. 10 febbraio 2021, n. 3320; Cass. 30 ottobre 2020, n. 24016);
10. il ricorrente deduce infine violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 3 CEDU, per erronea esclusione di una condizione di vulnerabilità del richiedente, ai fini della protezione umanitaria, per il concreto pericolo, in caso di rimpatrio, dell’incolumità del richiedente, per le violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani in riferimento alla sua personale posizione, sopra illustrate, senza alcuna tutela dalle autorità statali (quarto motivo);
11. ribadito che il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative alle protezioni maggiori, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, assoggettato ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi (Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 21 aprile 2020, n 7985; Cass. 2 novembre 2020, n. 24186), esso è assorbito;
12. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021