Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39647 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6454-2020 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI FABIO ATTILIO BESUTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO SEZIONE DI MONZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5030/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 1643/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 5030 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da S.M., cittadino del *****.

2. Il richiedente, di religione musulmana, scolarizzato e gestore di un negozio di alimentari, sposato con un figlio, con i congiunti rimasti nel Paese di origine, aveva dichiarato di essere fuggito, giungendo da ultimo in Italia, perché un giorno, presso il proprio negozio, erano state lasciate da sconosciuti delle merci chiuse in casse, che i proprietari gli avevano chiesto di custodire senza guardare che cosa vi fosse nei relativi contenitori; aveva precisato che, allontanatesi dette persone, egli aveva invece trasgredito a quanto ordinatogli così accorgendosi che le merci contenute, in realtà, erano armi; chiamata la Polizia, questa, invece di intervenire, aveva avvertito i depositanti che, tornati sul posto, avevano distrutto il negozio e lo avevano torturato; all’esito di tale evento aveva deciso di lasciare il *****.

3. A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato che il racconto era poco credibile; che anche se si fosse voluto dare credito alla storia come prospettata, non si ravvisavano i presupposti per ritenersi integrati gli atti di persecuzione previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7, comma 1 né le previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); che dalle fonti informative consultate non era configurabile, nel Paese di origine, quella situazione di grave pericolo, né di grave danno alla persona in caso di rimpatrio del richiedente nel proprio Paese di origine che giustificasse la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c); che non si ravvisavano, dalla documentazione prodotta, le condizioni per concedere la protezione umanitaria non essendo a tal fine sufficiente la mera integrazione sociale, rappresentata nel caso in esame dallo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato, e non essendo state dimostrate altre condizioni di vulnerabilità soggettiva.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.M. affidato ad un unico motivo.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7 e art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stata erroneamente esclusa dalla Corte territoriale la sussistenza di situazioni di persecuzione per la genericità delle dichiarazioni rese, atteso che, invece, quanto riferito in sede di audizione, era perfettamente plausibile; inoltre, deduce che l’assenza di problemi di deambulazione non poteva ritenersi circostanza sufficientemente corroborante la tesi di inattendibilità sia per il tempo trascorso sia per l’assenza di centralità dell’elemento nell’ambito di tutto il racconto; sostiene, infine, che, anche con riferimento al grave danno, doveva ritenersi pienamente dimostrato che, qualora fosse rientrato nel paese di origine, avrebbe subito delle “conseguenze perfettamente riconducibili alla fattispecie richiamata”.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Viene censurata la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 7 rilevando che il richiedente era stato ampiamente attendibile sia in relazione al rischio persecutorio che all’esposizione a grave danno per la sua incolumità ove fosse rimpatriato.

4. La censura è radicalmente inammissibile in quanto si fonda su un’affermazione di credibilità del tutto genericamente formulata senza attaccare specificamente l’articolata valutazione svolta dai giudici di merito che hanno, del resto, successivamente valutato la fattispecie anche in ipotesi di attendibilità del narrato.

5. Per il resto le censure prospettate con il motivo si presentano generiche e svincolate dalla ratio decidendi della gravata pronuncia, perché il mero richiamo alla circostanza dell’omessa valutazione degli elementi ai fini della concessione della protezione umanitaria non è sufficiente in questa sede per sindacare correttamente il vizio denunciato, in assenza di precise indicazioni, nella censura, sul grado e sulla tipologia della eventuale integrazione sociale raggiunta nonché sulla ipotizzabile compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

6. Anche in ordine al rischio che esso richiedente avrebbe corso in caso di rientro in patria, a fronte delle argomentazioni dei giudici di seconde cure circa la vicenda, come sopra precisata, non sono stati offerti elementi utili e concreti, per contrastare l’assunto decisionale della gravata sentenza su tale specifico punto.

7. Alla stregua di quanto esposto deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

8. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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