LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6474-2020 proposto da:
M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 90/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/2020 R.G.N. 97/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 90 del 2020, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da M.M., cittadino del *****.
2. Il richiedente, di religione musulmana, scolarizzato e sposato con due figli, commerciante, aveva dichiarato di essere stato il segretario del partito politico ***** dal 2002 e di avere partecipato il 18.2.2012 ad una riunione durante la quale, tra gli esponenti del suo partito e di quello avversario, era scoppiata una rissa che aveva provocato il decesso di una persona; aveva precisato di essere stato accusato dell’omicidio e la sera stessa di essere stato picchiato ed accoltellato al punto di perdere i sensi e di non essere stato ucciso solo grazie alle urla della madre intervenuta; aveva specificato di essere stato ricoverato in ospedale, ove era stato curato, di essersi trasferito a ***** nel gennaio del 2012 ma di essere stato anche ivi rintracciato per cui aveva deciso di partire.
3. A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato che, in considerazione della vicenda narrata, la domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato non poteva essere accolta; che la prova di una minaccia grave e individuale, ai fini della protezione sussidiaria, non era stata raggiunta poiché le molteplici contraddizioni emerse nel racconto dell’istante non permettevano di giungere ad una valutazione positiva circa la credibilità del richiedente; che, in ordine alla richiesta di protezione umanitaria, l’età del richiedente ed il fatto che il rientro nel paese di origine apparisse sufficientemente cautelato (essendo nel paese di origine rimasta la sua famiglia costituita da moglie, figli, quattro fratelli ed una sorella, oltre ad essere scolarizzato e ad avere già svolto il mestiere di commerciante) escludevano la sussistenza dei requisiti per la concessione del relativo permesso di soggiorno.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione M.M. affidato ad un unico motivo.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo il ricorrente chiede dichiararsi la nullità della gravata sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione. Deduce che la Corte territoriale si era limitata ad indicare quanto già deciso, dalla Commissione territoriale e poi dal Tribunale di Milano, senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi dei conflitti armati esistenti nel paese di provenienza. Sostiene, poi, che la motivazione della impugnata pronuncia, mancando una approfondita disamina logico-giuridica, non consentiva di fare emergere, in maniera sufficiente, il pensiero dei giudicanti.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. In primo luogo, va osservato che il ricorso per cassazione deve contenere la chiara enunciazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione e delle norme su cui si fondano e x art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Quelli enumerati nella disposizione costituiscono un elenco tassativo: si tratta di un giudizio a critica rigidamente vincolata e delimitata, dovendo il vizio denunciato rientrare nelle categorie logiche previste dalla norma, le quali assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Il ricorrente ha dunque l’onere di individuazione del motivo, nel novero di quelli elencati nella disposizione, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass. S.U., n. 17931/2013).
4. Nel caso in esame il ricorso non contiene l’indicazione di motivi riconducibili alla previsione del menzionato art. 360 c.p.c., denunciando genericamente, come si accennava, una manifesta illogicità e carenza della motivazione, al di fuori della previsione normativa considerata (Cass. n. 569/2021).
5. In secondo luogo, deve rilevarsi che le argomentazioni critiche esposte nel ricorso prescindono totalmente dalla motivazione pur illustrata dalla Corte meneghina nella sentenza impugnata che, con un ragionamento logico e intellegibile, ha esplicitato chiaramente i presupposti in fatto per cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere ogni tipo di protezione richiesta.
6. A fronte della ratio decidendi della Corte di merito le censure si dimostrano, invece, assolutamente generiche e non pertinenti alle circostanze evidenziate nel gravato provvedimento.
7. Alla stregua di quanto esposto deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
8. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021