LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6478-2020 proposto da:
S.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3503/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/09/2019 R.G.N. 4334/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 3503 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da S.Z., cittadino del *****.
2. Il richiedente aveva dichiarato di avere abbandonato il proprio paese perché il padre ed il nonno erano stati uccisi nella lotta per il regno con una tribù avversaria e lui, per evitare di essere ucciso a sua volta, aveva deciso di espatriare; davanti al Tribunale, aveva poi confermato il racconto precisando la esistenza di una contesa fra due famiglie per il trono.
3. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la inverosimiglianza del narrato (in particolare, per il fatto che non era dato intendere a quale trono si riferisse il richiedente e perché mai si sentisse minacciato dai membri dell’altra tribù non avendo alcuna pretesa alla carica in discussione), ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, c) nonché la protezione umanitaria mancando qualsiasi elemento, anche a livello di allegazione, idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.Z. affidato a quattro motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la motivazione apparente e conseguente nullità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla dedotta non credibilità della vicenda personale nonché la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti, nonché la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, n. 9, perché la Corte di merito, dando atto della non credibilità del racconto senza alcun approfondimento istruttorio, aveva respinto le richieste di protezione internazionale in assenza di ogni riscontro sulle vicende narrate che invece sarebbero state facilmente verificabili attraverso l’acquisizione di informazioni specifiche ed aggiornate sul paese di provenienza e sul conflitto etnico in atto per il trono di *****.
4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè la situazione in ***** come presupposto per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria o della domanda subordinata di protezione umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di merito ignorato totalmente la situazione specifica dell’area di provenienza di esso richiedente limitandosi a richiamare due COI internazionali ma senza tenere in considerazione di quanto dichiarato dal ricorrente in sede di audizione.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè la vicenda personale di esso S., anche relativamente al livello di integrazione economica e sociale in Italia, come presupposto per l’accoglimento della domanda subordinata di protezione umanitaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: in particolare, i contratti di lavoro che, seppure a tempo determinato, erano in grado di garantirgli una indipendenza economica tale da potergli permettere di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, la frequentazione di corsi in lingua italiana, il conseguimento della patente di guida e le durature amicizie strette in Italia.
6. I motivi, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
7. In primo luogo, va evidenziato che la Corte di merito ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020; Cass. n. 13257/2020).
8. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).
9. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020). Inoltre, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 nel prevedere che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. n. 2355/2020; Cass. n. 30105/2018).
10. Nel caso in esame, come detto, la Corte ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, senza alcun riferimento alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto i profili di contraddittorietà ed illogicità del racconto.
11. I giudici di seconde cure avrebbero dovuto, invece, riscontrare con elementi oggettivi, acquisibili attraverso una adeguata istruttoria e la consultazione di fonti informative accreditate e aggiornate, le problematiche ed i conflitti esistenti in relazione al “trono di *****” cui si era fatto riferimento nella richiesta di protezione.
12. Tali accertamenti avrebbero senza dubbio potuto rilevare, ai fini della valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni, sotto il profilo della coerenza esterna del narrato, in un contesto in cui è opportuno sottolineare che la materia relativa ai “troni”, nei paesi dell’Africa, è spesso fonte di conflitti etnici anche sanguinosi, e ciò appunto attraverso la consultazione di fonti accreditate ed aggiornate sullo specifico punto.
13. Anche le censure in tema di mancato riconoscimento della protezione umanitaria sono fondate.
14. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la detta protezione D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 32, comma 3, rilevando che mancava qualsiasi elemento, anche a livello di allegazione, idoneo a “definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.
15. Tale valutazione non è conforme a quanto precisato da ultimo dalle sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 24413/21 punto 45) secondo cui, fermo restando che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolger caso per caso, a tal fine occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di avere raggiunto nel tessuto sociale italiano.
16. Inoltre, va ribadito che, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. n. 16122/2020).
17. La Corte territoriale, invece, ha fatto riferimento ad una condizione (presumibile durata di una esposizione a rischio) che esula dalla complessiva valutazione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, come specificato in sede di legittimità.
18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
19. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021