LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6516-2020 proposto da:
I.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA RUSSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 5141/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/12/2019 R.G.N. 1492/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 5141 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da I.A., cittadino della *****.
2. Il richiedente aveva dichiarato, in sintesi, di essere di religione ***** e di avere vissuto nel villaggio di ***** dove lavorava come tassista; di essere orfano e di avere vissuto sempre con la nonna; di essere poi andato a vivere con un cugino membro di un culto denominato ***** al quale fu anche egli introdotto; di avere subito un violento rito di iniziazione e di avere deciso, dopo avere assistito ad episodi di violenza da parte del gruppo, di uscire dal culto e di ritornare dalla nonna presso cui, tuttavia, si erano recati alcuni ragazzi per chiedere sue notizie; ritenendo che fossero membri del predetto culto, aveva deciso di lasciare il suo paese per la Libia per poi giungere in Italia nel luglio del 2015.
3. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la inattendibilità delle dichiarazioni per genericità e contraddittorietà del racconto, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a), b) e c) nonché la protezione umanitaria per la insussistenza di profili di vulnerabilità soggettiva sìa per le vicende personali sia per la situazione del paese di origine del richiedente.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione I.A. affidato a due motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, per l’errata valutazione, da parte della Corte di merito, sulla non credibilità delle dichiarazioni non effettuata sulla base dei criteri statuiti dal citato D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per non avere la Corte di merito proceduto all’acquisizione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione socio-politica esistente nel paese di origine del richiedente e, ove occorra, nei paesi di transito.
4. I due motivi, da trattarsi, congiuntamente perché interferenti, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
5. In primo luogo, va evidenziato che la Corte di merito ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020; Cass. n. 13257/2020).
6. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).
7. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020). Inoltre, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (Cass. n. 2355/2020; Cass. n. 30105/2018).
8. Nel caso in esame, come detto, la Corte ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, senza alcun riferimento alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto i profili di contraddittorietà ed illogicità del racconto.
9. I giudici di seconde cure avrebbero dovuto, invece, riscontrare con elementi oggettivi, acquisibili attraverso una adeguata istruttoria e la consultazione di fonti informative accreditate e aggiornate, la esistenza del culto (*****) cui si era fatto riferimento nell’audizione e che il richiedente non aveva inteso praticare, e ciò anche ai fini di valutare l’eventuale modus operandi degli appartenenti – e quindi delle possibili reazioni del gruppo in caso di rifiuto a farvi parte – caratterizzato, nei riti compiuti, da episodi violenti, come dichiarato dal richiedente stesso.
10. Tali accertamenti avrebbero senza dubbio potuto rilevare, ai fini della valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni, sotto il profilo della coerenza esterna del narrato, in un contesto in cui è opportuno sottolineare che la materia relativa ai “culti” non può ritenersi di natura meramente privata (Cass. n. 3758/2018).
11. Alla stregua di quanto esposto, i motivi devono essere accolti per quanto di ragione. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021