Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39651 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6546-2020 proposto da:

B.J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3337/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/08/2019 3101/2018 R.G.N.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 3337 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da B.J.A., cittadino del *****.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere ***** di etnia *****; di essere orfano di madre e di avere vissuto in un paese vicino a quello ove era nato, mentre il padre, politeista, adorava idoli; aveva specificato che era stato sottoposto alle pressioni e alle minacce del genitore che desiderava che egli assumesse il ruolo di capo villaggio di ***** all’epoca vacante, ma a tale richiesta si era opposto in quanto ***** e per nulla intenzionato ad assumere tale incarico; aveva, poi, precisato che, a causa di tale rifiuto, era stato vittima di un rapimento da parte di tre uomini incappucciati inviati dal padre ma era riuscito a fuggire proprio mentre questi tre individui stavano per dare fuoco all’automobile all’interno della quale egli si trovava e, in quel frangente, si era ferito.

3. A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato che la contraddittorietà, tra le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale e quelle precisate al Tribunale, nonché la loro genericità e la loro non plausibilità; ha sottolineato che la inattendibilità travolgeva, pertanto, tanto la domanda di protezione internazionale quanto di quella sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); in ordine a quella sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), ha precisato che in ***** non si ravvisava la presenza di un conflitto armato interno da cui poteva conseguire violenza indiscriminata; con riferimento, infine, alla protezione umanitaria, ha sottolineato che non sussistevano i presupposti per concederla attesa la non credibilità del racconto, l’insufficienza della sola eventuale integrazione lavorativa in Italia in mancanza di un rischio specifico per l’ipotesi di rimpatrio e che le vicende vissute in Libia erano irrilevanti sia perché si trattava di un paese di transito sia perché non era stata allegata alcuna attuale conseguenza, personale, fisica o psicologica di quanto ivi subito.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.J.A. affidato ad un unico motivo.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 con riferimento all’art. 10 direttiva 2013/32/UE già direttiva 2005/85/CE, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 agli artt. 3, 6 e 13 CEDU e art. 47 Carta dei Diritti fondamentali dell’UE”; deduce che la Corte di appello aveva ribadito le motivazioni della sentenza di primo grado, senza prendere in esame le censure mosse nell’atto di appello, asserendo che queste non erano tali da scalfire la impugnata pronuncia; che erroneamente non era stato ritenuto credibile il racconto, senza esaminare lo status di rifugiato; che la situazione in ***** non era sicura e che non era stato considerato il buon inserimento nel contesto sociale e lavorativo italiano.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, senza censurare la procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. c), costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili; tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero come violazione del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 31579/2019).

4. Il ricorrente non ha censurato in modo specifico e congruente, nei termini innanzi ricordati, il giudizio di inattendibilità ribadito dal giudice di appello, mancando, altresì, di specificare quali fossero le critiche mosse sul punto in sede di gravame alla decisione del primo giudice (né provvedendo al alcuna localizzazione processuale delle stesse).

5. In ordine alle doglianze circa il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, oltre a doversi precisare che tale problematica non era stata oggetto di motivo di appello, deve rilevarsi che, ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e lett. b) in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275), non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti, situazioni, o condizioni giuridiche che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, devono reputarsi estranei alla vicenda personale di questo.

6. Quanto, poi, alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la Corte territoriale ha, comunque, escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato nel Paese di origine del richiedente, affidandosi a COI che non sono state specificamente censurate dal ricorrente, se non con il riferimento, non congruente, ad un “rischio terrorismo” e alla corruzione degli organi di polizia, desunti peraltro da fonte (sito “*****” del Ministero degli affari esteri), i cui contenuti – se non corroborati da altre pertinenti e recenti fonti informative – sono per sé inidonei (per le preminenti finalità di assistenza al turismo che connota la fonte) a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati.

7. Anche le censure in tema di protezione umanitaria sono inammissibili.

8. L’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019, Cass. n. 8819/2020; Cass. n. 24413/2021).

9. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, là dove ha ritenuto – in base agli elementi di prova raccolti – non sussistere alcuna situazione personale di vulnerabilità nel paese di origine, non essendo sufficiente a tal proposito il solo percorso d’integrazione intrapreso dal ricorrente nel nostro Paese, che, peraltro, ha reputato privo del sostegno di specifiche allegazioni. La censura, invero, formulata in modo affatto generico e calibrata essenzialmente sulla situazione di integrazione (riferendosi al Paese di origine solo per la assenza di legami familiari), si sostanzia in una sollecitazione alla Corte di legittimità di rivalutare i presupposti fattuali sottesi alla reclamata protezione umanitaria e ciò a fronte di una motivazione che, in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, ha evidenziato, con valutazioni in fatto, l’assenza di una condizione di soggettiva e oggettiva vulnerabilità del richiedente.

10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

11. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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