Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39653 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13960-2020 proposto da:

N.P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE PATRUNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2684/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari, pubblicata il 30 dicembre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da N.P.A. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo pugliese. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione della Dir. 32/20137UE, art. 16, l’error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto scarsamente credibile quanto narrato dal ricorrente: per un verso viene imputato alla Corte di merito di non aver proceduto all’audizione dell’istante, audizione che non era stata disposta nemmeno in primo grado; per altro verso è lamentato che il giudizio di inattendibilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non possa fondarsi su mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati.

Il motivo è nel complesso infondato.

Il ricorrente ha esposto di non poter più far ritorno in patria in quanto ricercato sia dalla comunità del suo villaggio – avendo egli ucciso un serpente sacro -, sia dalla polizia, la quale lo aveva ritenuto colpevole dell’omicidio di un malvivente (che invece era morto per mano di un suo amico), e del furto di denaro con cui doveva essere pagato il vincitore di una scommessa che, in base a una prima versione dei fatti, aveva voluto abusare di lui.

La Corte di merito ha esposto le ragioni per cui, a suo avviso, non poteva prestarsi credito alla vicenda narrata dal ricorrente. Ha anzitutto rilevato, con riguardo all’uccisione del serpente, che l’istante non aveva saputo chiarire perché si fosse deciso a compiere quel gesto, nonostante fosse a conoscenza del fatto che l’animale era sacro per la comunità; ha precisato che lo stesso richiedente aveva fornito versioni contraddittorie con riguardo alle ragioni per cui lo stesso era ricercato dalla polizia; ha infine evidenziato, con riguardo al tentativo di violenza sessuale di cui sarebbe stato vittima lo stesso N., che questi aveva prima riferito di un’aggressione posta in atto dal vincitore di una scommessa e poi di un atto compiuto dal proprio convivente a *****.

Ciò detto, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). La motivazione della sentenza impugnata in punto di credibilità non presenta alcuna delle radicali carenze che si sono indicate e il ricorrente non individua il “fatto storico” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054) che il giudice del gravame avrebbe mancato di considerare.

L’affermazione per cui la Corte di appello avrebbe dato rilievo ad aspetti secondari o isolati della vicenda non appare poi concludente. Questa Corte ha bensì rilevato che in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mete discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674). Per “aspetti secondari o isolati” non devono tuttavia intendersi tutti gli elementi di contorno della vicenda, perché, così intesa, la locuzione assumerebbe un significato del tutto vago; si priverebbe inoltre il giudice del potere di valutare la coerenza interna della narrazione attraverso i dati circostanziali che ne costituiscono il tessuto e che, molto spesso, per quanto di dettaglio, sono concretamente idonei a dar conto della credibilità o non credibilità del richiedente. Il principio va invece declinato nel senso che non si possono valorizzare dissonanze o imprecisioni inidonee a giustificare, sul piano logico, la motivazione circa l’incongruità della narrazione. Ciò nella fattispecie non è avvenuto.

La doglianza relativa alla mancata audizione del richiedente in primo grado è poi inammissibile sotto un triplice profilo. Anzitutto il ricorrente non spiega se e come la questione venne fatta valere nel precorso giudizio di merito: va qui rammentato che ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). In secondo luogo, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312). Da ultimo, e comunque, il rinnovo dell’audizione del richiedente avanti al tribunale non può considerarsi un incombente doveroso: infatti, nel giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, successivo alla decisione della commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale: onde il giudice ben può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1088; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; si tratta di una giurisprudenza che è conforme al quella unionale: cfr. infatti Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko).

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte distrettuale omesso alcun riferimento preciso è aggiornato alle fonti nazionali ed internazionali da cui desumere le condizioni socio-politiche del paese di provenienza. Viene ricordato che ogni domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente e che il giudice è tenuto ad indicare specificamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.

Il motivo è infondato.

La censura, che investe la decisione assunta dalla Corte di merito con riguardo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si infrange contro un dato di banale evidenza: la Corte di appello ha puntualmente evidenziato che le regioni del Sud-est della Nigeria, tra cui l’Imo State, da cui proviene il ricorrente, non presentano “particolari ragioni di criticità”, richiamando, a tal fine, un report del 2019 (pagg. 6 s. della pronuncia).

3. – Col terzo motivo è denunciato il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione, con particolare riguardo alla integrazione socio-lavorativa del richiedente. E’ dedotto che la Corte di appello avrebbe mancato di considerare lo svolgimento di un’attività lavorativa stabile e duratura da parte del richiedente.

Il quarto motivo oppone la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, oltre che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32. Spiega l’istante che il giudice distrettuale avrebbe dovuto procedere a una valutazione della propria condizione personale in cui rilevavano: il pericolo di vita che egli correrebbe in caso di rimpatrio; l’effettiva integrazione nel territorio nazionale, alla luce dell’attività di lavoro svolta; la situazione di violenza generalizzata è diffusa in Nigeria e, soprattutto, nella sua zona di provenienza; le condizioni di povertà in cui era ridotto a causa della persecuzione subita; il lungo periodo di assenza dal paese di origine e la giovane età di esso richiedente.

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto entrambi afferenti il denegato riconoscimento della protezione umanitaria.

La Corte di appello ha sul punto osservato che non era stata allegata, prima ancora che provata, una vicenda che evidenziasse una particolare vulnerabilità del richiedente per l’ipotesi di rientro nel paese di origine; ha inoltre negato potesse riconoscersi una integrazione dello stesso N. nel tessuto nazionale del nostro paese in considerazione dell’assunzione dello svolgimento di un’attività lavorativa per un periodo di tre mesi e per la attestata frequentazione domenicale di una parrocchia.

Ora, l’odierno ricorrente non si mostra in grado di contrastare quanto affermato dalla Corte distrettuale con riguardo alla mancata sua allegazione di specifici fattori di vulnerabilità. Ed è da richiamare, in proposito, il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).

D’altro canto, la vicenda personale posta a fondamento delle forme di protezione maggiore non poteva essere valorizzata ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, visto che era stata ritenuta non credibile. Ne’ l’istante può invocare una “situazione di violenza generalizzata”: la Corte di merito ha escluso – come si è detto – che la regione da cui proviene l’istante presenti “particolari ragioni di criticità”; merita aggiungere, del resto, che la situazione di vulnerabilità rilevante ai fini della domanda di protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).

Da ultimo, non coglie nel segno la deduzione dell’omesso esame di fatto decisivo. Il ricorrente lamenta, in sintesi, che la Corte territoriale abbia mancato di prendere in considerazione il proprio percorso lavorativo e richiama, al riguardo, alcuni documenti che avrebbe prodotto avanti al giudice di appello. E’ da osservare, tuttavia, che la circostanza relativa all’attività lavorativa svolta in Italia dal ricorrente è stata presa in esame dalla Corte di merito, onde sul punto non può configurarsi il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Non può del resto reputarsi ammissibile la deduzione, in questa sede, di evenienze specifiche inerenti al tema dell’integrazione lavorativa, dal momento che il ricorrente si limita a richiamare la propria produzione documentale, senza affermare che tali evenienze siano state allegate e rese oggetto di discussione avanti alla Corte di merito. Merita ricordare che chi intenda formulare la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., n. 4, non solo indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso e il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, ma anche il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.).

4. – Il ricorso è respinto.

5. – Non vi sono spese su cui statuire.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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