LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14003-2020 proposto da:
A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE PATRUNO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2234/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari, pubblicata il 24 ottobre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da A.M. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo pugliese. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e il vizio motivazionale. Lamenta il ricorrente che la valutazione di scarsa credibilità, incoerenza, vaghezza e contraddittorietà del proprio narrato non investisse il nucleo centrale della vicenda descritta, costituito dall’aggressione subita e dalla mancanza di tutela fornita da parte degli organi di polizia.
Il motivo non è fondato.
Il richiedente ha riferito ai giudici del merito di una violenta aggressione occorsa nel cantiere in cui egli lavorava, in occasione della quale sarebbe morta una persona.
La Corte di merito ha fatto proprio il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale, osservando che A. aveva dichiarato di non conoscere l’identità degli aggressori, di non essere in grado di individuare i motivi sottesi alle violenze esplose sul luogo di lavoro, nelle quali egli stesso era stato coinvolto, e di ignorare se la polizia fosse o meno intervenuta per ristabilire l’ordine.
Ciò detto, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). La motivazione della sentenza impugnata in punto di credibilità non presenta alcuna delle radicali carenze che si sono indicate e il ricorrente non individua il “fatto storico” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054) che il giudice del gravame avrebbe mancato di considerare.
L’affermazione per cui la Corte di appello avrebbe dato rilievo ad aspetti secondari o isolati della vicenda non appare poi concludente. Questa Corte ha bensì rilevato che in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674). Per “aspetti secondari o isolati” non devono tuttavia intendersi tutti gli elementi di contorno della vicenda, perché, così intesa, la locuzione assumerebbe un significato del tutto vago; si priverebbe inoltre il giudice del potere di valutare la coerenza interna della narrazione attraverso i dati circostanziali che ne costituiscono il tessuto e che, molto spesso, per quanto di dettaglio, sono concretamente idonei a dar conto della credibilità o non credibilità del richiedente. Il principio va invece declinato nel senso che non si possono valorizzare dissonanze o imprecisioni inidonee a giustificare, sul piano logico, la motivazione circa l’incongruità della narrazione. Ciò nella fattispecie non è avvenuto.
2. – Il secondo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della pronuncia. Deduce l’istante che la Corte di appello non avrebbe apprezzato l’ampia allegazione da lui svolta in ordine alle deficitarie condizioni del servizio sanitario nigeriano e di non aver fatto uso dei propri poteri istruttori ufficiosi per verificare la dedotta violazione dei diritti fondamentali posti a fondamento della domanda di protezione umanitaria.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha osservato che, a fronte della documentazione dell’operazione chirurgica e delle successive medicazioni cui era stato sottoposto il richiedente, non risultava essere stata dedotta “l’inesistenza di adeguati presidi sanitari nel paese di origine” ove poter continuare a ricevere le cure che si rivelassero opportune.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria rileva la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, dovendosi verificare se il ritorno in quel paese possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459). In altri teintini, quel che conta – per quanto qui interessa – è la presenza di una condizione patologica che possa definirsi grave anche per l’impossibilità di accedere in patria a idonee forme di trattamento terapeutico: situazione, questa, che ridonderebbe in danno del fondamentale diritto alla salute (nel senso che la condizione di vulnerabilità per motivi di salute impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio: Cass. 17 luglio 2020, n. 15322). E’ da osservare, tuttavia, che il ricorrente ha pur sempre l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Di tale onere fa menzione la sentenza impugnata: e il ricorrente mostra di non misurarsi con detta pronuncia, in quanto si limita a ribadire quanto aveva dedotto avanti alla Corte di appello circa le inefficienze della sanità nigeriana: egli non prende cioè posizione sul rilievo svolto dal giudice distrettuale, il quale ha sottolineato essere mancata l’allegazione della sostanziale impossibilità, da parte di A., di accedere, in patria, alle medicazioni di cui necessiterebbe.
3. – Il ricorso è respinto.
4. – Nulla è da statuirsi in punto di spese.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021