LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32730/2018 proposto da:
M.B., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Russo Fabio;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate – Riscossione, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4752/2018 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal consigliere Dott. LEUZZI SALVATORE.
RILEVATO
che:
La M. impugnava dinanzi alla CTP di Napoli una cartella di pagamento, notificatale l’11 giugno 2013, nella qualità di socia accomandataria, coobbligata in solido al pagamento di importi IRES e ritenuta alla fonte, anno 2009, iscritti a ruolo.
La ricorrente eccepiva la nullità o inesistenza della cartella di pagamento per vizi di forma, contenuto e notifica; l’insussistenza di una obbligazione solidale a proprio carico; in subordine adduceva la sussistenza del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato principale; eccepiva l’avvenuta prescrizione del credito tributario.
La CTP di Napoli rigettava il ricorso.
La CTR della Campania, sul presupposto dell’intervenuto sgravio del ruolo alla base della cartella, accoglieva, invece, l’appello della contribuente, compensando le spese del giudizio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19069 del 2017 (depositata il 31 luglio 2017) in accoglimento del ricorso principale della M., e rigettato il ricorso incidentale di Equitalia Sud s.p.a., cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La contribuente riassumeva il giudizio dinanzi alla CTR della Campania, la quale con la sentenza n. 4752/21/2018 disciplinava le spese del giudizio, compensando quelle di primo e secondo grado e ponendo a carico dell’Agenzia delle entrate quelle del giudizio di rinvio e quelle del giudizio di legittimità che l’aveva preceduto.
Il ricorso per cassazione della contribuente, avverso la richiamata sentenza, è affidato a tre motivi. Resiste ADER – Agenzia delle entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.) con controricorso.
La difesa della contribuente ha depositato, altresì, memoria.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 92 c.p.c., in riferimento alla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, e art. 58 e del D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 2, nonché della L. n. 162 del 2014, art. 1, comma 2, lamentando l’applicazione, ai fini della regolazione delle spese di lite, di una disciplina inapplicabile ratione temporis.
Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 92 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, per avere ritenuto erroneamente la sussistenza di una eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite.
Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per apparente o apodittica motivazione, richiamando il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e gli artt. 24 e 111 Cost..
Il primo motivo è inammissibile.
Innanzitutto, giova evidenziare che le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione d’illegittimità che inficia fin dall’origine la disposizione colpita, con l’unico limite delle situazioni già consolidate nel cui novero non si inscrive quella oggetto dell’odierno giudizio (il principio viene in apice in plurime pronunce della giurisprudenza nomofilattica: v. Cass. n. 1644 del 2019; Cass. n. 9977 del 2014; Cass. n. 15200 del 2005; Cass. n. 5240 del 2000).
Inoltre, va precisato che, in ogni caso, il precedente testo della norma non si differenzia, sul piano sostanziale da quello conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale, resa con sentenza n. 55 dell’8 marzo del 2018.
Il secondo motivo e’, invece, fondato e va accolto, con assorbimento del terzo.
Quanto alla compensazione delle spese, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Tale norma che è stata dapprima emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), come modificata dalla L. n. 51 del 2006, art. 39-quater, poi è stata ulteriormente modificata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 2, ed infine, dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, art. 13, comma 1.
La statuizione di compensazione delle spese del procedimento viola l’art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis. Alla stregua della richiamata disposizione, la compensazione delle spese può essere, infatti, disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché – per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale – nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (v. Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 4696 del 2019; Cass. n. 3977 del 2020).
A nessuna delle suddette ipotesi si fa argomentato riferimento nell’impugnata sentenza della CTR. Invero, in assenza di una reciproca soccombenza, il collegio d’appello ha dichiarato sussistere i giusti motivi per la compensazione delle spese sulla scorta dell’adombrata complessità della materia trattata. Tale motivazione non è conforme ai suindicati principi.
La sentenza gravata va cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che si atterrà al principio per cui la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2.
Spese al merito.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, ne accoglie il secondo e ne dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021