LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. FRDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24578/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
B.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Galli, Rossella Amodeo e Maria Dolores Furlanetto, elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, alla via Antonio Vivaldi n. 15;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 105/50/10 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6/9/2010 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro B.T. per la cassazione della sentenza n. 105/50/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 6/9/2010 e non notificata, che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2003, con cui l’Amministrazione aveva accertato un maggior reddito di Euro 15.112,60 sulla base delle movimentazioni bancarie effettuate su di un conto corrente “cointestato” con il coniuge;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. della Lombardia (in seguito C.t.r.) annullava l’accertamento, rilevando che le rimesse effettuate sul conto corrente bancario non fossero sicuramente riferibili alla sig. B., che non era formalmente cointestataria del conto, intestato solo al marito, ma semplicemente titolare di una delega di firma;
inoltre, la C.t.r. riteneva che, dalla documentazione prodotta, fosse provata l’esistenza di una parente (una zia del marito, che aveva rilasciato una dichiarazione scritta) animata da spirito di liberalità nei confronti del nipote, per cui era presumibile che le rimesse pervenissero da regali dell’anziana parente;
a seguito del ricorso, B.T. resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
con successiva istanza, la ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. n. 136 del 2019;
con ordinanza del 14 dicembre 2018, la Corte ha sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo.
CONSIDERATO
CHE:
preliminarmente, deve rilevarsi che non risulta depositata alcuna documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell’importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;
deve, dunque, passarsi all’esame del merito del ricorso;
con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, non poteva ritenersi decisiva la circostanza che la sig. B. non fosse cointestataria del conto corrente, considerato lo stretto rapporto di parentela con l’intestatario formale del conto (il marito), l’inesistenza di altri conti correnti bancari intestati alla sig. B., l’ampiezza della delega e l’accredito sullo stesso conto delle retribuzioni mensili della sig. B. e dei vari compensi, ottenuti a titolo di sindaco dei collegi sindacali di alcune società;
da tali circostanze, pacifiche e non contestate, la C.t.r. avrebbe dovuto evincere la riferibilità delle operazioni effettuate sul conto corrente alla sig. B.T., che, pur non essendo cointestataria, di fatto utilizzava il conto corrente, formalmente intestato solo al marito, per le operazioni personali;
pertanto erroneamente, in violazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, i giudici di appello avrebbero ritenuto che le rimesse operate sul conto non fossero riconducibili alla sig. B., perché la stessa non risultava essere cointestataria del conto e non vi era prova che avesse effettuato personalmente i versamenti;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 e art. 2697 c.c., nonché del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, sarebbero illogiche le considerazioni della C.t.r. in ordine alla prova che le rimesse costituissero regalie di una parente, poiché tale assunto non poteva ritenersi dimostrato sulla base di una dichiarazione scritta, rilasciata da una zia del marito, del tutto irricevibile e priva di data certa e di qualsiasi efficacia probatoria;
i motivi sono fondati e vanno accolti;
preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per tardività della sua notifica oltre il termine di legge;
come è stato detto, “in tema di condono fiscale, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, la sospensione dei termini d’impugnazione è automaticamente prevista fino al 30 giugno 2012 “per le liti fiscali che possono essere definite”, per cui il presupposto applicativo dell’istituto non è condizionato dalla presentazione di un’istanza di definizione, ma solo dall’astratta definibilità della lite pendente” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11531 del 06/06/2016);
costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte che la sospensione dei termini per impugnare opera ex lege, indipendentemente dalla presentazione di un’istanza di definizione (v. Cass. 6826/2009) e, di conseguenza, anche dell’avvenuto pagamento nei termini di quanto dovuto per la definizione;
né può dubitarsi che la lite in questione rientri per valore tra quelle definibili, essendo l’avviso impugnato inferiore ad Euro 20.000,00;
inoltre, non è fondato il rilievo di parte controricorrente sull’inammissibilità del ricorso per l’indeterminatezza dei motivi, che sono, invece, chiari e sufficientemente specifici, sicuramente riconducibili al profilo di censura azionato, relativo alla violazione di legge;
sono, infine, inammissibili le successive argomentazioni svolte nel controricorso, con cui la contribuente impugna direttamente l’atto impositivo, denunziandone la carenza di motivazione, senza chiarire se intende richiamare censure già avanzate nel giudizio di merito e rimaste assorbite nella pronuncia del giudice di appello;
con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione delle norme sull’accertamento dell’imponibile fondato sulle movimentazioni bancarie, asserendo l’equivalenza sostanziale della situazione di cointestazione del conto corrente alla fattispecie concreta, pacificamente accertata, in cui la contribuente aveva la delega di firma sul conto corrente del marito, sul quale poteva compiere ogni operazione, anche nel proprio esclusivo interesse, nonché ricevere gli stipendi mensili e gli altri compensi relativi all’attività lavorativa da lei svolta;
secondo l’Agenzia delle entrate, da ciò derivava che le movimentazioni sul conto corrente erano riferibili, sia all’intestatario formale del conto, sia alla moglie, che normalmente lo utilizzava nel proprio interesse e ne aveva la disponibilità sostanziale;
in effetti, in caso di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, sussiste l’onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione (cfr. Cass. n. 15003/2017);
tale considerazione giustifica il ricorso alla presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 nei confronti della sig. B., la quale, a fronte delle contestazioni dell’Amministrazione, che ha ritenuto non sufficientemente giustificate alcune operazioni sul conto (versamenti in contanti per importi contenuti, complessivamente ammontanti nell’anno ad oltre 15.000,00 Euro), avrebbe dovuto fornire la prova della non imponibilità delle stesse;
in particolare, nella fattispecie in esame, a seguito dell’autorizzazione alle indagini finanziarie, l’Ufficio ha chiesto giustificazioni alla contribuente in ordine alle operazioni che risultavano effettuate sul conto corrente ed, all’esito del contraddittorio, ha ritenuto che non fossero sufficientemente giustificati i versamenti periodici in contanti imputati a “regalie della zia”;
come questa Corte ha precisato, “in tema di accertamenti bancari, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze”(Cass. n. 13112/2020);
tuttavia, nel caso di specie, la C.t.r. ha ritenuto che la contribuente avesse assolto al proprio onere probatorio, producendo una dichiarazione scritta, priva di data certa anteriore all’accertamento, rilasciata dalla zia del marito, in cui la parente afferma l’intenzione di regalare al nipote un importo complessivo di circa 80.000,00 Euro con intento di liberalità, al fine di aiutarlo al pagamento del mutuo;
tale dichiarazione non è infatti dirimente, ma può assumere, ove sostenuta da altri elementi, un mero valore indiziario, che andava verificato nel caso di specie (non potendosi ritenere che la semplice esistenza del muto costituisca una circostanza da cui univocamente evincere un sicuro riscontro al contenuto della dichiarazione);
per i motivi fin qui esposti, il ricorso appare complessivamente fondato e va accolto;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame, facendo corretta applicazione delle normativa applicabile al caso di specie, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021