Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39669 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3974-2020 proposto da:

IBS LOGISTICA SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CANNIZZARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2589/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RILEVATO

CHE:

1. La soc. IBC Logistica Soc. Coop. in liquidazione proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l’avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni con il quale, all’esito di una indagine della Guardia di Finanza che aveva scoperto un sistema di società cartiere facenti capo al Consorzio Admiral, recuperava, per l’anno di imposta 2014, le maggiori imposte Ires, Irap ed Iva per fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Cooperativa Atlas.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, accoglieva l’appello osservando: a) che l’Ufficio aveva fornito sufficienti elementi presuntivi circa la natura di “cartiera” del Consorzio Admiral e delle compagini sociali interposte (Zodiac soc. coop., Solex soc. coop. e Atlas soc. coop) una delle quale era l’emittente delle fatture ritenute dall’Ufficio fittizie; b) che, per contro, la società ricorrente, non aveva addotto dati indiziari che provassero l’effettiva esecuzione delle operazioni, peraltro neanche indicate in fattura.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo IBS soc. Coop. in liquidazione denuncia violazione e falsa applicazione artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che gli indizi forniti dall’Ufficio siano privi della gravità precisione e concordanza anche in relazione alla corretta documentazione contabile delle operazioni fatturate.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotto “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 con riferimento all’art. 112 c.p.c.” per avere la CTR reso una motivazione apodittica sulla questione, sollevata dalla contribuente, circa la mancanza di interesse o beneficio nel ricevere false fatture.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. La sentenza impugnata si è attenuta al canone giurisprudenziale consolidato di riparto dell’onere della prova in materia.

2.2 I giudici di secondo grado infatti, sulla sorta delle risultanze tratte dal pvc della Guardia di Finanza che evidenziava un sistema di società “cartiere” che facevano riferimento al Consorzio Admiral hanno riconosciuto la sussistenza di elementi indiziari rimarcati nell’avviso di accertamento idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni fatturate.

2.3 Va delineato il regime di ripartizione dell’onere probatorio nella ipotesi, come quella in esame, nella quale l’Ufficio opera una ripresa fiscale sulla base della emissione di fatture riferite ad operazioni inesistenti.

2.4 Occorre rammentare che la fattura, di regola, è documento idoneo a rappresentare un costo d’impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, e costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’I.V.A. e alla deducibilità dei costi, sicché, nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Ufficio, che adduce la falsità del documento, dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27341; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25775; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428).

2.5 Tale prova può ritenersi raggiunta qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di presunzioni semplici, considerato che la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619).

2.6 Pertanto, nel caso, come quello in esame, in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, ha l’onere di fornire – alla stregua del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – elementi validi per affermare che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera” o una società “fantasma”) e in tal caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953; Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854).

2.6 Ovviamente tale prova non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228; Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, ord. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453) 2.7 In particolare, con riferimento alle compagini sociali interposte (tra le quali la Atlas soc. coop. emittente le fatture per le prestazioni dedotte dalla IBS Logistica) i giudici di secondo di grado hanno tratto il convincimento che le stesse fossero dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti sulla scorta dei seguenti elementi sintomatici: assenza di struttura aziendale, operazioni attive perfettamente coincidenti con quelle passive, coincidenza dello stesso legale e commercialista incaricato di trasmettere le dichiarazioni dei redditi e, con relativamente alla sola Atlas, mancato reperimento presso la sede del legale rappresentante e altro personale che consentisse un controllo. A tale quadro si aggiunge, sempre secondo quanto accertato dalla sentenza, la genericità della indicazione della causale delle fatture.

2.8 Si tratta di elementi di fatto sufficienti a ritenere assolto da parte dell’Ufficio l’onere di fornire la prova presuntiva della natura di “cartiera” della Atlas, e la censura di violazione di legge si limita in realtà a contestare la valutazione probatoria di tali indizi riservata all’insindacabile apprezzamento del giudice di meriti.

2.9 Va infatti confermato l’orientamento di questa Corte secondo il quale “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.” (Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110);

2.10 A fronte di ciò, era onere della contribuente dimostrare provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate nella misura dichiarata, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto, come nella fattispecie è avvenuto, con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire integralmente reale un’operazione gonfiata e in misura fittizia.

3. Il secondo motivo e’, in primo luogo, inammissibile.

3.1 Non si comprende, infatti, quale possa essere l’incidenza sull’onere probatorio incombente sul contribuente, una volta dimostrato da parte dell’Ufficio la natura di cartiera della società emittente la fattura, dell’elemento costituito dalla sussistenza o meno dell’interesse a ricevere fatture per operazioni inesistenti.

3.2 In ogni caso il motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la CTR ha illustrato in modo non apodittico ed apparente le ragioni per le quali è stato ritenuto sussistente il vantaggio fiscale rappresentando le fatture un costo deducibile ed una fonte di credito Iva.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 10.100 per compensi oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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