Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39670 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4433-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MINCIO 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TAGLIAFERRI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI FIORELLA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE- DIREZIONE REGIONALE MOUSE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 417/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOUSE, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. M.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso avverso la cartella di pagamento, notificata in data 7/9/2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni richiedeva il pagamento della somma di Euro 9.128,82 a titolo di interessi da sospensione di una precedente cartella di pagamento per la quale l’adita CTR di Campobasso aveva concesso la sospensione degli effetti esecutivi con l’ordinanza poi revocata a seguito di sentenza sfavorevole n. 161/01/2008 a conclusione del contenzioso.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Molise adita dall’Agenzia Entrate rigettava l’appello ritenendo che, sulla scorta del consolidato indirizzo giurisprudenziale, per l’obbligazione degli interessi andava applicata la prescrizione breve quinquennale e non quella ordinaria decennale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla scorta di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia violazione degli artt. 112,345, c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto, facendo espressamente riferimento al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, applicato la disciplina della prescrizione delle sanzioni quando nel caso in esame, le somme sono state richiesta a titolo di interessi sospensivi previsti dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39, comma 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, comma 8 bis.

1.1 Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39, comma 2, artt. 2946 e 2948 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c., per non aver applicato la CTR il regime ordinario di prescrizione decennale che decorreva dalla data della conclusione del contenzioso fiscale.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 L’impugnata sentenza, pur contenendo un imperfetto richiamo alla normativa sulla prescrizione delle sanzioni fiscali, ha motivatamente, ed erroneamente come si preciserà in sede di esame del secondo motivo, affermato la durata quinquennale del termine di prescrizione dell’obbligazione degli interessi traendo fondamento di tale convincimento dalla disciplina di cui all’art. 2948 c.c., n. 4.

2. Il secondo motivo e’, invece, fondato.

2.1 E’ pacifico che la pretesa fiscale azionata con la cartella di pagamento concerne gli interessi, maturati durante il periodo di sospensione cautelare della precedente cartella di pagamento impugnata dal contribuente. Il giudizio che ne era seguito si era concluso con sentenza n. 161/01/2008 sfavorevole per il contribuente e con la conseguente cessazione di efficacia provvedimento di sospensione.

2.2 Ciò premesso, è vero che questo Corte ha affermato il principio, fatto proprio dalla CTR, secondo il quale “gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948 c.c., n. 4” (Cass. 30901/2019, 14049/2006).

2.3 Tale disciplina va tuttavia coordinata con quanto previsto dall’art. 2953 c.c. a tenore del quale “i diritti per i quali la legge stabilisce una pena più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

2.4 Per effetto di tale norma in caso di notifica di cartella di pagamento il cui credito per interessi trae fondamento, come nel caso di specie, da una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne abbia confermato la legittimità (Sez.16730/2016 e 15259/2018).

3 In conclusione il ricorso va accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria della Regione Molise in diversa composizione che si atterrà al suesposto principio e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Molise in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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