LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10484-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO SARRACINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6935/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
CONSIDERATO IN FATTO
1 P.A. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio rettificava il maggior reddito per l’anno di imposta 2010 e procedeva al recupero delle maggiori imposte Ires Iva e Irap, sulla scorta di accertamenti eseguiti D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e art. 39, comma 1, lett. d).
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la validità dell’accertamento limitatamente ai versamenti non giustificati di Euro 8.942,07, mentre con riferimento alla somma di Euro 16.700,00 portata in assegni “a me medesimo” versati su altro conto corrente del contribuente l’operato dell’Ufficio veniva dichiarato illegittimo.
3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando che i prelievi mediante assegni a me medesimo e i contestuali versamenti in contanti su altro conto altro non erano che meri trasferimenti di denaro da un conto all’altro privi di rilevanza fiscale.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., art. 118 dip. att. c.p.c. e art. 11 Cost in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si deduce la nullità della sentenza per non avere la CTR motivato sulle questioni oggetto di specifico motivo dell’appello.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,artt. 2697,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver omesso ogni esame sugli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento analitico induttivo riferito al maggio reddito di Euro 16.700,00.
1.2 Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso asseritamente aspecifico; l’Agenzia delle Entrate ha trascritto nel ricorso i passi degli gli atti (sentenza di primo grado e atto di appello) funzionali ai motivi di censura 2 n primo motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo.
2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876/2017 1461/2018).
2.2 Orbene venendo al caso di specie la sentenza di primo grado aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, con riferimento al maggior reddito di Euro 16.700,00, ritenendo che le operazioni di prelievo mediante emissioni di assegni a me medesimo e contestuale versamento in contanti delle somme su altro conto, “benché non abbiano trovato giustificazioni dovevano ritenersi prive di rilievo ai fini della determinazione del reddito, trattandosi di meri trasferimenti del medesimo denaro da un conto all’altro”.
2.3 Come si evince dall’estratto dell’atto di appello riprodotto nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, l’Ufficio ha mosso specifiche e puntuali censure agli argomenti utilizzati dalla CTP.
2.4 In particolare l’appellante criticava la sentenza di primo grado per non essersi pronunciata su quelli che erano i reali presupposti dell’avviso di accertamento sintetico-induttivo basato su elementi presuntivi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett d) costituiti dalle anomale e sospette modalità, non sfuggite neanche ai giudici di primo grado, attraverso le quali P.A. aveva trasferito somme da un conto ad un altro (emissione di un assegno a me medesimo e contestuale versamento in contanti quando sarebbe stato sufficiente disporre semplicemente un bonifico o un ordine di giroconto).
2.5 I giudici di secondo grado investiti di tale motivo si sono limitati ad affermare quanto segue ” la Commissione rileva che i prelievi allo sportello mediante assegni a m.m. ed i contestuali versamenti in contanti su altro conto, benché non abbiano trovato giustificazioni, devono effettivamente ritenersi operazioni prive di rilievo ai fini della determinazione del reddito, trattandosi di meri trasferimenti del medesimo denaro da un conto all’altro. Pertanto il Collegio ritiene equa e giusta la sentenza emessa dai giudici di prime cure”
2.6 Si tratta, all’evidenza, di una motivazione perfettamente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado; senza che sia stata spesa una sola parola sulla questione concernente l’accertamento sintetico- induttivo della quale la CTR era stata investita con il motivo di appello.
2.7 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.
3. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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