LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16527-2020 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CELLUCCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE di POMEZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5880/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
che:
1 R.A. impugnava l’intimazione di pagamento del 18/3/2016 con il quale il Comune di Pomezia richiedeva il versamento dell’ICI per gli anni di imposta 2008,2009 e 2010, di cui ai prodromici avvisi di accertamento notificati in data 7/8/2012 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo dichiarava inammissibile il ricorso non avendo il ricorrente dato prova della tempestività del ricorso.
3 Sull’impugnazione del R. la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, aderendo all’eccezione preliminare sollevata dall’appellata, dichiarava inammissibile l’appello non facendo il motivo di impugnazione alcun riferimento al contenuto dell’impugnata sentenza limitandosi a reiterare le censure mosse con il ricorso in primo grado.
4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente. Il Comune non si è costituito 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo denuncia il ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 1, art. 53, avendo la CTR omesso il doveroso esame del merito della controversia non essendo il giudizio di appello a critica vincolata.
2 II motivo è inammissibile in quanto non attinge minimamente la ratio decidendi che sorregge la sentenza.
2.1 I giudici di secondo grado, infatti, non hanno messo in discussione il principio della natura devolutiva del processo di appello, ma hanno rimarcato che l’appellante non aveva, con il motivo di appello, criticato le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado che, senza entrare nell’esame del merito delle censure proposte dal contribuente con l’originario ricorso, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso non essendo stata fornita la prova della sua proposizione entro i termini di legge.
2.2 Su tale questione può considerarsi formato il giudicato interno.
2.3 Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
3 Nulla è da statuire sulle spese non il Comune di Pomezia essendosi costituito in giudizio.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021