Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39688 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28689-2020 proposto da:

D.B., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE COTICELLI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in qualità di Impresa designata per il fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

D.P., P.M., GENERTEL SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 354/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

D.B. conveniva davanti al giudice di pace di Torre Annunziata P.M., quale proprietaria di una vettura non assicurata quando fu coinvolta in un sinistro, e Generali Italia Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata da FGVS per la Campania, per ottenere la loro condanna, previo accertamento della responsabilità della P. nella causazione del sinistro, al risarcimento dei danni patiti dal proprio motociclo appunto in un sinistro stradale dell’8 aprile 2013.

I convenuti si costituivano, resistendo; P. adduceva pure di essere assicurata con Genertel S.p.A., che veniva quindi chiamata in causa, e si costituiva anch’essa resistendo.

Veniva poi integrato il contraddittorio nei confronti del comproprietario della vettura D.P., che si costituiva aderendo alle difese della P..

Con sentenza n. 6094/2015 il giudice di pace dichiarava improcedibile la domanda.

D.B. proponeva pertanto appello, cui resistevano le controparti.

La relativa causa veniva riunita ad un’altra, nella quale in primo grado i proprietari della vettura P. e D. avevano convenuto la D., quale non assicurata, sempre davanti al giudice di pace di Torre Annunziata, per ottenere il risarcimento dei danni derivati dallo stesso sinistro; e il giudice di pace, con sentenza n. 8654/2015, aveva accolto la domanda, condannando per responsabilità del sinistro della D. Generali Italia Assicurazioni quale compagnia assicuratrice designata da FGVS; di qui l’appello della D..

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 13 febbraio 2020, riformava entrambe le sentenze di primo grado.

In particolare, in riferimento alla sentenza n. 6094/2015, dichiarava procedibile la domanda avanzata dalla D., rigettava la domanda proposta nei confronti di Generali Italia, dichiarava la sussistenza del concorso di colpa e condannava in solido D., P. e Genertel a risarcire i danni alla D. nella misura di Euro 750, oltre interessi; compensava le spese di primo grado della misura della metà e condannava in solido D., P. e Genertel a rifondere l’altra metà alla D.; compensava le spese con Generali Italia e compensava tutte le spese da tutte le parti quanto al giudizio d’appello.

In riferimento invece alla sentenza n. 8654/2015, condannava Generali Italia quale compagnia designata da FGVS a risarcire D. e P. nella misura di Euro 500 oltre interessi, compensava le spese del primo grado per la metà, condannava Generali Italia a rifondere l’altra metà a D. e P., compensava “le spese di lite del giudizio d’appello” e condannava la D. a pagare a Generali Italia quanto corrisposto per il sinistro oltre alle spese di lite per il primo e il secondo grado.

D.B. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, da cui si è difesa con controricorso Generali Italia.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,92 c.p.c., del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148, e dell’art. 1917 c.p.c., nonché errore nella statuizione relativa alle spese di lite.

Nella sentenza si sarebbe errato perché, pur avendo il giudice d’appello accolto i due gravami proposti dalla D., totalmente quindi vittoriosa, la condannava alle spese.

In realtà, la D. non è risultata integralmente vittoriosa, bensì vittoriosa parzialmente, per cui la compensazione parziale delle spese (in base alla motivazione sub 4 nella sentenza impugnata) non incorre nella violazione di legge.

Il motivo, pertanto, è infondato 2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132 e 156 c.p.c., e contraddittorietà nella statuizione sulle spese.

Il terzo motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Entrambi i motivi, da valutare congiuntamente per la loro intrinseca connessione, in sostanza evidenziano la sussistenza di una contraddittorietà tra la compensazione di una metà delle spese del primo grado e la compensazione integrale delle spese del secondo grado da un lato e, dall’altro lato, la condanna dell’attuale ricorrente a rifondere integralmente a Generali Italia le spese del primo e del secondo grado.

Poiché le spese del secondo grado sono state integralmente compensate, in effetti ricorre la denunciata contraddittorietà, che si può definire addirittura incomprensibilità della decisione: il che conduce ad accogliere la doglianza.

3. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., essendo stato effettuato rigetto di una domanda non proposta dalla ricorrente.

Si osserva che nella motivazione della sentenza il giudice d’appello afferma che la domanda nei confronti di Generali Italia va rigettata per la sussistenza dell’assicurazione da parte di Genertel. Si presumerebbe dunque che vi sia stata una domanda dell’attuale ricorrente di condanna nei confronti di Generali Italia, invece insussistente; da ciò dovrebbe derivare la riforma della pronuncia relativa alle spese di lite.

Questo motivo è logicamente assorbito dall’accoglimento dei congiunti secondo e terzo motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra cassando la sentenza impugnata per quanto di ragione, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso giudice monocratico.

PQM

Accoglie il ricorso per il secondo e il terzo motivo, assorbito il quarto e disatteso il primo, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali del presente giudizio, al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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