Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.39690 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 25027-2020 proposto da:

Z.F., rappr. e dif. dagli avv. Orazio Abbamonte, orazioabbamonte.pec.giuffre.it e Guido Ceccarelli, così elett. dom.

presso la PEC del primo, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

L.M., rappr. e dif. dagli avv. Aldo Loiodice, loiodice.aldo.avvocatibari.legalmail.it, Antonio Palma, antoniopalmala.avvocatinapoli.legalmail.it, Isabella Loiodice, loiodice.isabella.avvocatibari.legalmail.it, elett. dom. presso la PEC del primo presso lo studio legale in Roma, via Ombrone n. 12 pal. B, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

e nei confronti di:

ISTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI, in persona del Rettore p.t.;

– intimato –

per la cassazione della ordinanza Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 8660/2019, dep. 20.12.2019, in R.G. n. 618 del 2018;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

visto il successivo atto di rinuncia ad istanza e sottoscrizioni congiunte dep. il 6.10.2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26.10.2021 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

1. il ricorrente ha impugnato la ordinanza Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 8660/2019, dep. 20.12.2019, in R.G. n. 618 del 2018 con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale di altra ordinanza (n. 7730/2019, in R.G. n. 618 del 2018) della stessa Sezione;

2. lo stesso ricorrente ha deposito atto di rinuncia il 6 ottobre 2021, sottoscritto sia dalla parte che dai propri difensori, oltre che dai difensori del controricorrente, tutti muniti di idonea procura all’istanza e con attestazione di conformità della rinuncia all’atto originale su supporto analogico;

3. va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio e non v’e’ luogo provvedere sulle spese di lite ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c.;

non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/2018, Cass. s.u. 31759/2019).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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