LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6969-2020 proposto da:
M.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1538/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/07/2019 R.G.N. 109/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da M.P., cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio, per quanto specificamente interessa in questa sede, preliminarmente ha ritenuto “non necessaria l’audizione del ricorrente, il quale, essendo stato sentito dalla Commissione territoriale, nonché nel corso del giudizio di prime cure, è stato messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando peraltro con chiarezza le ragioni del suo espatrio”; ha poi negato credibilità al racconto del richiedente protezione, che aveva narrato di aver lasciato il ***** per timore di essere ucciso dai membri di un partito politico (*****) o arrestato dalla Polizia, con la conseguenza di escludere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); sulla base talune fonti internazionali, ha altresì escluso che, per il paese di provenienza dell’istante, in particolare nella zona di *****, sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), “non avendo peraltro, il richiedente, dato atto nel suo racconto di particolari criticità sussistenti nel suo Paese”; ha infine negato la protezione umanitaria non ravvisando nella specie condizioni di vulnerabilità nell’istante;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 4 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e dell’art. 46, comma 2, dir. 2013/32/UE; il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia omesso di procedere alla propria audizione personale disattendendo la richiesta espressamente formulata in tal senso e osserva che tale audizione avrebbe fornito al giudicante un quadro preciso e circostanziato delle motivazioni che lo avevano spinto ad espatriare;
il motivo non può trovare accoglimento (cfr., tra le recenti, Cass. n. 17774 del 2021);
la Corte territoriale, come riportato nello storico della lite, ha ritenuto non necessaria l’audizione del ricorrente, il quale, sentito sia dalla Commissione territoriale sia nel giudizio di prime cure, era stato messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando – ad avviso del Collegio – con chiarezza le ragioni del suo espatrio”, con ciò evidentemente valutando di poter effettuare un esame completo ed adeguato della domanda sulla base degli elementi già acquisiti;
orbene, secondo quanto precisato da CGUE 26 luglio 2017, C348/16, Moussa Sacko, la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva; tale assunto, come rilevato dalla stessa Corte di Giustizia, è del resto coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37);
questa Corte si è quindi espressa senso che il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale possa esimersi dall’audizione del richiedente se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, nonché l’intera documentazione acquisita, di cui all’art. 35 bis, comma 8, D.Lgs. cit. – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze ò risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo (Cass. n. 5973 del 2019; Cass. n. 1088 del 2020;
nella specie, la Corte territoriale ha considerato che quanto già acquisito offrisse senz’altro la possibilità di rendere una decisione reiettiva sulla domanda di protezione internazionale e l’istanza di essere sentito anche in appello non vincola il giudice (Cass. n. 21584 del 2020; Cass. n. 26124 del 2020; Cass. n. 22049 del 2020), tanto più che neanche nel ricorso per cassazione viene specificato su quali circostanze esattamente individuate il richiedente avrebbe voluto essere sentito, sicché la censura si traduce in una richiesta, inammissibile in questa sede, di rivalutazione del convincimento espresso dai giudici del merito;
2. con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza “per omessa valutazione del livello di integrazione del ricorrente e dei documenti prodotti”; con il quarto mezzo, da esaminar congiuntamente per connessione, si denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 per la “mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente”;
le censure riguardanti il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per come formulate, sono inammissibili;
quanto alla pretesa omessa valutazione dei documenti, nel corpo del motivo non viene neanche indicato il loro contenuto, né quando siano stati prodotti, né dove i medesimi siano reperibili ai fini del giudizio di legittimità; mentre la doglianza relativa alla violazione di legge non individua in modo specifico quale sarebbe l’errore di diritto commesso dalla Corte di Appello, traducendosi piuttosto in una diversa opinione della parte ricorrente rispetto a quella manifestata dai giudici calabresi in ordine all’apprezzamento dei fatti concernenti il riconoscimento o meno della protezione umanitaria;
3. il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,6,14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8-27; si critica diffusamente la sentenza impugnata per mancato rispetto degli oneri di cooperazione istruttoria da parte dell’autorità procedente e per la “grave contraddizione” in cui è incorsa la Corte di Appello la quale, dopo avere “dato atto delle labili condizioni di sicurezza vigenti nell’area di provenienza del Sig. M.”, ha negato la situazione di “violenza indiscriminata” e, dunque, la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e senza neanche considerare, tra l’altro, il Report sui Diritti Umani del Dipartimento di Stato USA – USDOS del 13 marzo 2019;
il motivo è fondato per quanto segue;
nel giudizio relativo al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto alla verifica oggettiva ed officiosa delle condizioni del paese di origine sia in relazione alle ipotesi di protezione internazionale individualizzanti, ove sia ritenuto credibile la vicenda personale narrata, sia soprattutto in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), tanto più se vengano allegati e documentati fatti specificamente rivolti a tratteggiare una situazione di violenza indiscriminata; la eventuale diffusione globale del fenomeno non esclude, di conseguenza, la necessità di accertare se, nel paese di origine (e nell’area di provenienza) del ricorrente, l’incidenza e l’intensità del pericolo costituito dal terrorismo possano integrare l’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) (cfr. Cass. n. 3291 del 2021);
nella specie la Corte territoriale, dopo aver dato atto che “nella zona di ***** (zona di provenienza dell’odierno appellante) sono frequenti gli atti terroristici e, in genere, di violenza correlati a questioni politiche e sociali che coinvolgono il partito *****”, ha proceduto ad una elencazione degli episodi di terrorismo avvenuti in ***** sino al luglio 2017 tratti da una serie di fonti, quali l’enciclopedia Wikipedia, il sito *****, l’Atlante Geopolitico, varie testate giornalistiche, giungendo poi all’apodittica conclusione secondo cui “non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento di detta forma di protezione, non avendo peraltro, il richiedente, dato atto nel suo racconto di particolari criticità sussistenti nel suo Paese”;
così facendo la Corte è innanzitutto venuta meno al suo dovere di cooperazione istruttoria, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità in materia; è orientamento consolidato, infatti, che nei giudizi di protezione internazionale “la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (ex plurimis, Cass. n. 17069 del 2018, n. 3016 del 2019, n. 13897 del 2019); in particolare, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare – utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di origine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. n. 19716 del 2018); dovere di fondare la decisione su COI aggiornate e precise che sussiste anche in presenza di una narrazione del richiedente non credibile e contraddittoria, posto che l’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c), trovando fondamento in una situazione di violenza indiscriminata e diffusa di grave intensità, non richiede la prova di alcuna personalizzazione del rischio (Cass. n. 10286 del 2020; Cass. n. 8819 del 2020; Cass. n. 5324 del 2021); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non si è uniformata ai principi richiamati, esaminando fonti risalenti rispetto al momento della decisione ed anche non dotate della necessaria attendibilità, dovendo invece trattarsi “di fonti internazionali qualificate ed autorevoli” secondo la giurisprudenza di questa Corte, che non ha ritenuto, ad esempio, tali il sito ministeriale “*****” o la consultazione delle “raccomandazioni della Farnesina”, in quanto fonti che forniscono dati incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale, il cui scopo e funzione non coincidono con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (cfr. Cass. n. 3357 del 2021; Cass. n. 8819 del 2020; per il sito “ecoi.net” v. Cass. n. 29836 del 2019);
in secondo luogo la sentenza impugnata, dopo aver dato atto della frequenza degli atti terroristici e, in genere, di violenza nell’area di provenienza del richiedente protezione, oltre alle “serie e gravi problematiche nella tutela dei diritti umani nella regione, connesse all’attività repressiva del Governo *****, dei servizi segreti e dell’esercito nei confronti delle espressioni di dissenso politico e, in particolare, di manifestazioni di idee indipendentiste”, ha concluso apoditticamerite nel senso di negare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, senza in alcun modo spiegare le ragioni per cui da quelle premesse potesse giungersi a detta conclusione, quando, in materia di protezione internazionale, il controllo di legittimità sulla logicità della motivazione deve estendersi anche alla verifica della coerenza fra l’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e le conclusioni che da esso ne ha tratto il giudice di merito; esse non potranno mai essere disancorate dalle informazioni che emergono dalle fonti ufficiali da lui richiarriate, rispetto alle quali la decisione dovrà essere fondata su un rapporto di consequenzialità (in termini: Cass. n. 15068 del 2021);
3. conclusivamente il terzo motivo deve essere accolto nei limiti segnati dalla esposta motivazione e, dichiarati inammissibili gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021