Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39701 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17311-2016 proposto da:

S.A., in proprio e nella qualità di amministratore della S. CERAMICHE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO MOBILIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1631/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 05/01/2016 R.G.N. 295/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 5.1.16, la corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato le opposizioni del contribuente in epigrafe avverso i verbali ispettivi dell’INPS, con i quali erano state contestate plurime violazioni contributive per le quali erano state emesse alcune cartelle. La corte ha rilevato che avverso le cartelle non era stata proposta opposizione e che perciò il diritto alla pretesa contributiva relativa era divenuto incontestabile e che i verbali ispettivi che avevano accertato le violazioni poste alla base alle cartelle avevano acquisito autorità di titolo esecutivo.

Avverso tale sentenza ricorre S. per tre motivi; l’INPS ha depositato delega.

Con il primo motivo si deduce, art. 360, ex nn. 3, 4 e 5 violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5 e 6 artt. 615,112,113,132 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la possibilità di far valere fatti estintivi del credito successivi al decorso del termine per opporsi alla cartella; la parte richiama al riguardo le sentenze del giudizio sul verbale dell’illecito amministrativo e sulle ordinanze ingiunzione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per l’art. 24, comma 5 citato nonché artt. 112 e 113 c.p.c., e art. 25 Cost., per avere la corte territoriale dato rilievo al rapporto lavorativo del signor T., pur in difetto di prova ed in contrasto con sentenza del 2013 del giudice del lavoro, per di più retrodatando il rapporto di vari anni rispetto alla data del verbale ispettivo.

Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver omesso di considerare la sentenza del tribunale di annullamento del verbale amministrativo per la posizione di T. e di rigetto della domanda di T. di riconoscimento del rapporto di lavoro.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Essi sono infondati.

Deve infatti rilevarsi che la parte essenzialmente richiama gli esiti, ancora peraltro non definitivi, di altri giudizi relativi ad aspetti – distinti rispetto a quelli contributivi previdenziali oggetto del presente giudizio – inerenti questioni laburistiche e di responsabilità amministrativa.

Ciò posto, in disparte ogni considerazione sulla mancanza nella specie di un giudicato esterno che possa esser valutato ai fini del presente giudizio, deve rilevarsi da un lato che il richiamo ai detti giudizi non intacca né la perdurante validità del verbale ispettivo oggetto del presente giudizio, né la inoppugnabilità delle cartelle relative (in quanto inopposte nei termini).

Dall’altro lato, dai detti fatti extraprocessuali (sopravvenuti alle cartelle) non emergono fatti estintivi delle obbligazioni oggetto delle stesse, ma fatti rilevanti al più per la rivalutazione e riqualificazione dei rapporti di lavoro dell’impresa e quindi di riflesso di quello previdenziale: un problema quindi da un lato di merito e non di legittimità, e dall’altro lato inidoneo ad inficiare la definitività delle cartelle e dei relativi debiti contributivi.

Nulla per spese, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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