Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39719 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14384/2020 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 14.2.2020, ha respinto il ricorso proposto da O.E.I., cittadino del ***** richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che glì aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma della protezione sussidiaria, e di quella umanitaria.

Contro il decreto O.E.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile per nullità della procura, sia perché sottoscritta con crocesegno (peraltro apposto al di sopra del nominativo, stampato, ” F.K.”, poi interlineato e sostituito col nominativo scritto a mani in stampatello del ricorrente) e dunque non suscettibile di autenticazione da parte del difensore (Cass. 2303/2010) sia perché rilasciata su foglio separato, unito materialmente al ricorso, ma priva di qualsivoglia riferimento al provvedimento impugnato e priva, altresì, della certificazione da parte del difensore della data del rilascio, richiesta dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13. (cfr. Cass. N. 25947/2020).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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