LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21669/2020 proposto da:
U.I., elettivamente domiciliato presso l’avv. Castiglioni Monica, dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1090/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza dell’1.9.17, rigettò il ricorso proposto da U.I., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento della Commissione territoriale, ritenendo il ricorrente non credibile.
Quest’ultimo propose appello, relativamente alle protezioni sussidiaria ed umanitaria, che, con sentenza del 27.4.2020, la Corte di appello ha respinto, osservando che: erano condivisibili i rilievi espressi dal Tribunale e dalla stessa Commissione territoriale sull’inattendibilità del resoconto del ricorrente in quanto generico e confuso, oltre che contraddittorio e inverosimile (circa l’accordo di vendita di terreni che la famiglia dell’istante deteneva in affitto, cui seguì il rifiuto della controparte di trasferire i beni, pur avendo incassato il prezzo pattuito, fatto che avrebbe determinato, a dire del ricorrente, un forte scontro tra le parti che avrebbe condotto alla morte del padre, del fratello e di alcuni zii del ricorrente stesso e la sua fuga in Norvegia, che ne decretò l’espulsione in virtù delle norme del trattato di Dublino), considerando altresì la mancata denuncia dei fatti; parimenti, non era riconoscibile la protezione umanitaria per l’insussistenza di condizioni individuali di vulnerabilità (anche tenendo conto della ritenuta inattendibilità).
U.I. ricorre in cassazione con tre motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per aver la Corte d’appello ribadito gli argomenti del Tribunale sulla non credibilità soggettiva del ricorrente, violando i criteri di legge circa l’adeguata valutazione dei fatti narrati, tenuto conto delle informazioni sul paese di provenienza.
Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché carenza e illogicità della motivazione, da ritenere carente ed apparente.
Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 19, nonché carenza ed illogicità della motivazione, per non aver la Corte d’appello riconosciuto il permesso umanitario, senza svolgere alcuna valutazione sul livello d’integrazione raggiunto.
Il primo motivo è inammissibile perché generico e diretto al riesame dei fatti, avendo la Corte territoriale escluso la credibilità del ricorrente sulla base di un’accurata motivazione che ha evidenziato la lacunosità e la contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente sulla cui identità, peraltro, secondo la stessa Corte, permanevano seri dubbi.
Il secondo motivo è inammissibile, avendo la Corte d’appello adeguatamente motivato sull’insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, anche sulla base delle fonti esaminate.
Il terzo motivo, infine, riguardante la protezione umanitaria, è parimenti inammissibile. Invero, premesso che la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente fosse inattendibile e non avesse dimostrato condizioni individuali di vulnerabilità, il ricorrente non ha censurato tale ratio, limitandosi ad una generica doglianza relativa alla situazione socio-politica del paese di provenienza, paventando le difficoltà di reintegrarsi nel tessuto sociale del Pakistan in caso di rimpatrio, senza però allegare elementi espressivi d’integrazione sociale.
Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021