Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39724 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30172/2020 proposto da:

E.U., elettivamente domiciliato presso l’avv. Castiglioni Monica, dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2623/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 10.10.17, rigettò il ricorso proposto da E.U., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale, ritenendo il ricorrente non credibile.

E. ha proposto appello, relativamente alle tre forme di protezione internazionale, che, con sentenza del 5.10.2020, la Corte territoriale ha respinto, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente erano inattendibili e lacunose (circa le minacce subite dal fratello, da una gang e da un politico); dalle fonti esaminate si desumeva l’insussistenza delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; non era concedibile la protezione umanitaria anche per la omessa allegazione di elementi d’integrazione sociale.

E. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia nullità della sentenza impugnata per omessa o contraddittoria motivazione in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per aver la Corte d’appello argomentato in modo illogico sui criteri di valutazione della credibilità del ricorrente.

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, in ordine alla corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, con riferimento alla valutazione di non credibilità.

Il primo motivo è inammissibile perché generico e diretto al riesame dei fatti, avendo la Corte territoriale escluso la credibilità del ricorrente sulla base di un’accurata motivazione che ha evidenziato la lacunosità e la contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente ha genericamente lamentato l’omesso esame di punti decisivi della causa senza censurare le specifiche argomentazioni della Corte d’appello che ha esaminato ogni elemento relativo al giudizio di credibilità, con adeguata motivazione.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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